Menu Chiudi

NOTIZIE UTILI/ Il 4 luglio la sentenza per le bollette a 28 giorni. Fingere di amare per un vantaggio patrimoniale è una truffa. La Cassazione: il titolare di un blog commette il reato di diffamazione se non rimuove contenuti offensivi.

La RC auto deve pagare i danni provocati all’immo­bile dall’incendio di un veicolo parcheggiato in un garage privato.

Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell’Unione europea chiamata a pronunciarsi sul caso di un veicolo parcheggiato nel garage privato di un immobile e fermo da oltre 24 ore che aveva preso fuoco, provocando un incendio e diversi danni. La Corte rammenta che ogni Stato membro deve adottare tutte le misure appropriate affinché la responsabilità civile relativa alla cir­colazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel proprio territorio sia coperta da un’assicurazione. La nozione di «circolazione dei veico­li», secondo la Corte, non deve es­sere limitata alle ipotesi di circo­lazione stradale, vale a dire la cir­colazione sulla pubblica via ma an­che allo stazionamento dell’auto­veicolo in un garage privato.

Attenzione a questi prefissi tele­fonici internazionali:

 +216 (Tuni­sia); +373 (Moldavia); +383 (Koso­vo). Se si ricevono delle chiamate da un numero con questo prefisso, non bisogna rispondere per nessun motivo perché si tratta di una truffa. Solitamente arrivano chiamate con uno o due squilli. Se si cerca di richiamare automaticamente si at­tiva un abbonamento mensile di 5-6-7 eurocon addebito diretto sul conto corrente o sul credito della Sim. Una truffa a regola d’arte che ha permesso ai malintenzionati di guadagnare diverse decine di migliaia di euro negli ultimi mesi. Si tratta dei classici abbonamenti che promettono all’utente di ricevere ogni settimana dei contenuti in esclusiva, ma che in realtà sono delle vere e proprie truffe. Oltre ai soldi trafugati con l’inganno, l’utente è costretto a pagare anche la chiamata, che essendo interna­zionale, ha un costo molto elevato.

Per la Cassazione il titolare di un blog commette, in proprio, il reato di diffamazione qualora, pur essendo stato edotto della presenza di contenuti offensivi pubblicati da altri, non si attivi per la pronta rimozione degli stessi. La respon­sabilità del blogger per i commenti diffamatori postati da utenti della rete – e non rimossi nonostante la segnalazione – è di natura concor­suale. La Cassazione, inoltre, pre­cisa i presupposti per l’imputabi­lità dei gestori di blog Online, i qua­li non possono essere assimilati ai direttori di testate giornalistiche, mancando il requisito della pro­fessionalità dell’attività svolta e della «culpa in vigilando»; né tan­tomeno essere imputati a titolo di responsabilità commissiva per omissione, non avendo alcun do­vere giuridico di impedire l’evento lesivo.

Fingere di amare una persona al fine di ottenere un vantaggio pa­trimoniale configura il reato di truffa. Lo ha stabilito la Cassazio­ne. Secondo gli ermellini usare ar­tifizi o raggiri, indurre in errore, fingendo di amare una persona produce danno patrimoniale e profitto ingiusto perché la vittima col­pita nella sua sfera volitiva dai falsi motivi, è portata a scelte patrimo­niali che altrimenti non avrebbe mai effettuato.

Da settembre banche e Poste do­vranno segnalare a Bankitalia tutti i movimenti in contanti pari o superiori ai 10mila euro, sia in mo­dalità unica o attraverso più ope­razioni di importo superiore a mil­le euro. Si tratta di informazioni che amplieranno la banca dati ed agevoleranno i controlli del Fisco. Una decisione che fa seguito al provvedimento dello scorso 28 marzo in relazione alla normativa antiriciclaggio. I soggetti interes­sati a dare queste informazioni so­no le banche, Poste Italiane, gli isti­tuti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. I dati dovran­no essere indirizzati alla Banca d’I­talia e riguarderanno i movimenti di contante che superano i 10mila euro. Vanno segnalate anche tutte le operazioni che pur arrivando o superando i 10mila euro vengono suddivise in operazioni più piccole superiori a 1.000 euro. La segna­lazione dovrà contenere la data del­l’operazione, l’importo, la causale, la filiale, i dati identificativi del cliente. I dati dovranno essere co­municati in via telematica. Il tutto dovrebbe rafforzare tutte quelle procedure per combattere il rici­claggio.

Adiconsum invita tutti consumatori interessati ai rim­borsi sulle bollette a 28 giorni degli operatori telefonici, ad aspettare la decisione del Consiglio di Stato prevista per il 4 luglio prima di aderire alle offerte inviate dalle so­cietà. In attesa di conoscere se i rimborsi per le somme versate in più a causa delle bollette a 28 giorni dovranno essere automatici oppu­re no, le aziende telefoniche stanno inviando in questi giorni ai con­sumatori delle offerte di servizi ag­giuntivi, che, in caso di accetta­zione, faranno decadere il diritto dell’utente a ricevere il rimborso. Adiconsum denuncia la poca tra­sparenza delle comunicazioni che inviano i vari operatori e ribadisce che la scelta se aderire o no a tali offerte o se preferire il rimborso in bolletta spetta al consumatore.