I genitori non hanno più l’obbligo di presentare la documentazione sui vaccini grazie all’attivazione del sistema telematico dell’anagrafe.
La necessità di presentare documentazione cartacea ci sarà solo in caso di problemi nel sistema informatico o di incongruenze. In tutti questi casi le famiglie saranno contattate e potranno comunque dimostrare la regolarità della situazione vaccinale del bambino. I genitori avranno poi dieci giorni di tempo per portarli a scuola. Fatta eccezione Trento e Bolzano, con le anagrafi funzionanti, non bisognerà presentare il certificato vaccinale. Infatti,tutte le regioni hanno avviato già da aprile la trasmissione dei dati. I bambini da zero a sei anni non in regola con le vaccinazioni non potranno accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia; bambini e ragazzi nella fascia d’età da 6 a 16 anni” potranno entrare a scuola. In entrambi i casi, se i genitori rifiuteranno ripetutamente di far vaccinare i figli dopo colloqui e solleciti da parte delle Asl, incorreranno nelle sanzioni pecuniarie previste dalla legge.
Risponde di frode il commercialista che sia a conoscenza di gravi anomalie contabili del cliente, in quanto è sufficiente il solo dolo eventuale laddove il professionista abbia accettato il rischio della condotta non limpida. Lo ha deciso la Cassazione Gli ermellini hanno osservato come il commercialista al corrente sia dell’omessa istituzione e tenuta della contabilità di magazzino, sia dell’irregolare tenuta del registro degli inventari, sia corresponsabile insieme al cliente del reato.
In caso di vendita di prodotto alimentare scaduto, il venditore rischia una responsabilità da prodotto difettoso che, avendo natura presunta e non oggettiva, prescinde dall’accertamento di colpevolezza del produttore e comporta il risarcimento del danno nei confronti di chiunque abbia subito una lesione a causa del consumo del prodotto, indipendentemente da chi sia stato l’effettivo acquirente.
La fattura non costituisce valida prova per emettere un decreto ingiuntivo se il creditore non fornisce prove dell’efficacia retroattiva della stessa. Lo ha deciso la Corte di Cassazione.
Tempestare di telefonate il debitore per farsi pagare perché si antepone il profitto al rispetto delle persone integra il reato di molestia e disturbo. Lo ha stabilito la Cassazione che ha confermato la condanna del titolare di un’agenzia di recupero credito, per non aver vigilato sulla condotta degli operatori che, con telefonate multiple a tutte le ore del giorno, hanno recato molestia e disturbo a un ex cliente di una società elettrica per il mancato pagamento di alcune fatture.
Per due giovani leccesi, protagonisti di un viaggio da incubo, che li ha costretti ad arrivare a Brindisi con 2 giorni di ritardo rispetto al previsto è arrivata una sentenza destinata a fare storia. Un giudice di pace di Brindisi ha condannato Ryanair a risarcirli per l’ulteriore importo di circa 2.050 euro oltre interessi e spese legali, riconoscendo il diritto alla compensazione pecuniaria, al rimborso delle spese sostenute per il soggiorno a Londra fino alla ripartenza e per il volo Alitalia, nonché un ulteriore importo di 600 euro per danni non patrimoniali. I passeggeri del volo FR8105Londra Stansted – Brindisi, saliti a bordo dell’aeromobile Ryanair, restano per oltre 3 ore in attesa della partenza, senza ricevere alcuna assistenza, neanche un bicchiere d’acqua, o informazione sulle cause e la durata del ritardo, fino a quando vengono fatti scendere e invitati a recarsi presso un altro gate dell’aeroporto per procedere a un nuovo imbarco. Verso le ore 18 i passeggeri salgono a bordo del medesimo aereo, dove restano ancora una volta in attesa per circa 2 ore, finché viene loro comunicata la cancellazione definitiva del volo. Scesi dall’aereo e ormai esausti, i passeggeri sono costretti ad attendere fino alle ore 23 per recuperare i propri bagagli e fino alle ore 8 del mattino seguente per chiedere allo sportello aeroportuale Ryanair la riprotezione sul primo volo utile successivo, riprotezione che è stata di fatto negata, essendo stato proposto un volo in partenza 5 giorni dopo, senza la copertura delle spese per vitto e alloggio fino alla ripartenza, in spregio a quanto previsto dalla normativa vigente.
Adiconsum chiede di mettere fine alle continue modifiche dei contratti degli operatori telefonici. Ad avviso dell’associazione è necessario ristabilire i principi di trasparenza e di certezza delle offerte ispirati dal Codice del Consumo e ciò può essere fatto solo attraverso una proposta di legge. Adiconsum chiede che le proposte di modifica non siano limitate solo agli operatori di telefonia mobile, ma a tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche che offrono servizi e/o contenuti, comprese le imprese che non posseggono una rete propria, ma che utilizzano sistemi di trasmissione altrui e in qualsiasi settore merceologico.