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NOTIZIE UTILI/ Vaccini, ecco l’anagrafe niente certificati a scuola. Tempestare di chiamate il debitore per farsi pagare è molestia.

I genitori non hanno più l’obbligo di presentare la documentazione sui vaccini grazie all’attivazione del siste­ma telematico dell’anagrafe.

La necessità di presentare docu­mentazione cartacea ci sarà so­lo in caso di problemi nel si­stema informatico o di incon­gruenze. In tutti questi casi le famiglie saranno contattate e potranno comunque dimostra­re la regolarità della situazione vaccinale del bambino. I ge­nitori avranno poi dieci giorni di tempo per portarli a scuola. Fatta eccezione Trento e Bol­zano, con le anagrafi funzio­nanti, non bisognerà presen­tare il certificato vaccinale. In­fatti,tutte le regioni hanno avvia­to già da aprile la trasmissione dei dati. I bambini da zero a sei anni non in regola con le vac­cinazioni non potranno acce­dere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia; bambini e ragazzi nella fascia d’età da 6 a 16 anni” potranno entrare a scuola. In entrambi i casi, se i genitori rifiuteranno ripetutamente di far vaccinare i figli dopo col­loqui e solleciti da parte delle Asl, incorreranno nelle sanzio­ni pecuniarie previste dalla leg­ge.

Risponde di frode il commer­cialista che sia a conoscenza di gravi anomalie contabili del cliente, in quanto è sufficiente il solo dolo eventuale laddove il professionista abbia accettato il rischio della condotta non lim­pida. Lo ha deciso la Cassazione Gli ermellini hanno osservato come il commercialista al cor­rente sia dell’omessa istituzio­ne e tenuta della contabilità di magazzino, sia dell’irregolare tenuta del registro degli inven­tari, sia corresponsabile insie­me al cliente del reato.

 

In caso di vendita di prodotto alimentare sca­duto, il venditore rischia una responsabilità da prodotto di­fettoso che, avendo natura pre­sunta e non oggettiva, prescin­de dall’accertamento di colpe­volezza del produttore e com­porta il risarcimento del danno nei confronti di chiunque abbia subito una lesione a causa del consumo del prodotto, indipen­dentemente da chi sia stato l’effettivo acquirente.

La fattura non costituisce va­lida prova per emettere un de­creto ingiuntivo se il creditore non fornisce prove dell’efficacia retroattiva della stessa. Lo ha deciso la Corte di Cassa­zione.

Tempestare di telefonate il debitore per farsi pagare perché si antepone il profitto al ri­spetto delle persone integra il reato di molestia e disturbo. Lo ha stabilito la Cassazione che ha confermato la condanna del titolare di un’agenzia di recu­pero credito, per non aver vi­gilato sulla condotta degli ope­ratori che, con telefonate mul­tiple a tutte le ore del giorno, hanno recato molestia e disturbo a un ex cliente di una società elettrica per il mancato paga­mento di alcune fatture.

Per due giovani leccesi, pro­tagonisti di un viaggio da in­cubo, che li ha costretti ad arrivare a Brindisi con 2 giorni di ritardo rispetto al previsto è arrivata una sentenza destinata a fare storia. Un giudice di pace di Brindisi ha condannato Ryanair a risarcirli per l’ulteriore importo di circa 2.050 euro oltre interessi e spese legali, rico­noscendo il diritto alla com­pensazione pecuniaria, al rim­borso delle spese sostenute per il soggiorno a Londra fino alla ripartenza e per il volo Alitalia, nonché un ulteriore importo di 600 euro per danni non patrimoniali. I passeggeri del vo­lo FR8105Londra Stansted – Brindisi, saliti a bordo dell’ae­romobile Ryanair, restano per oltre 3 ore in attesa della par­tenza, senza ricevere alcuna as­sistenza, neanche un bicchiere d’acqua, o informazione sulle cause e la durata del ritardo, fino a quando vengono fatti scendere e invitati a recarsi presso un altro gate dell’aero­porto per procedere a un nuovo imbarco. Verso le ore 18 i passeggeri salgono a bordo del me­desimo aereo, dove restano an­cora una volta in attesa per circa 2 ore, finché viene loro comunicata la cancellazione de­finitiva del volo. Scesi dall’ae­reo e ormai esausti, i passeggeri sono costretti ad attendere fino alle ore 23 per recuperare i propri bagagli e fino alle ore 8 del mattino seguente per chie­dere allo sportello aeroportuale Ryanair la riprotezione sul pri­mo volo utile successivo, riprotezione che è stata di fatto negata, essendo stato proposto un volo in partenza 5 giorni dopo, senza la copertura delle spese per vitto e alloggio fino alla ripartenza, in spregio a quanto previsto dalla norma­tiva vigente.

Adiconsum chie­de di mettere fine alle continue modifiche dei contratti degli operatori telefonici. Ad avviso dell’associazione è necessario ristabilire i principi di traspa­renza e di certezza delle offerte ispirati dal Codice del Consumo e ciò può essere fatto solo at­traverso una proposta di legge. Adiconsum chiede che le pro­poste di modifica non siano limitate solo agli operatori di telefonia mobile, ma a tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche che offrono servizi e/o contenuti, comprese le im­prese che non posseggono una rete propria, ma che utilizzano sistemi di trasmissione altrui e in qualsiasi settore merceolo­gico.