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Puglia/ “Stop alla plastica in spiaggia”. La figuraccia della Regione. Il Tar boccia l’ordinanza balneare che impone piatti e bicchieri di cellulosa: “la direttiva UE prima recepita dallo Stato”.

La fuga in avanti della Regione, che aveva tentato di imporre lo stop alla plastica sulle spiagge pugliesi, è illegit­tima in quanto non basata su alcuna fonte primaria di legge. Con una ordinanza estremamente articolata, il Tar Puglia (a sezioni unite) ha sospeso l’ordinanza bal­neare proprio nella parte in cui ha im­posto ai bar degli stabilimenti l’utilizzo di piatti, bic­chieri e posate in materiali compostabili. La Puglia aveva previsto fin da marzo di vietare la plastica monouso a favore della cellulosa biodegrada­bile, lanciando la campagna «plastic free» che ha avuto tra i testimonial anche il cantante Albano Carrisi. «Sarà certamente complica­to ma possiamo farlo», ave­va detto il governatore Mi­chele Emiliano, mentre l’as­sessore al Demanio, Raffaele Piemontese, aveva detto che «siamo la prima Regione in Italia a rinunciare alla plastica per salvare la bellezza del nostro mare», con­tando sulla collaborazione di una asso­ciazione di categoria dei gestori dei lidi. Ma, a quanto sembra, non si può fare. I giudici amministrativi hanno infatti accolto il ricorso presentato da alcune associazioni di produttori del settore (be­vande analcoliche, acque minerali e di­stributori) e da un fornitore di prodotti per i bar, secondo cui lo stop alla plastica, imposto con l’ordinanza balneare, non è previsto da alcuna norma di legge. E la Regione – secondo il Tar (presidente e estensore Giuseppina Adamo) non ha al­cuna competenza in materia, trattandosi di tutela della concorrenza. Anzi, ha preso un enorme abbaglio: la direttiva euro­pea 2019/903, pubblicata il 12 giugno, non è ancora stata recepita e – anzi – impone lo stop alla plastica a partire dal 3 luglio 2021. «Nella situazione attuale – scrive il Tar – si è in attesa di misure di attuazione della direttiva – le quali oltretutto impongo­no ima serie complessa di scelte di politica ambientale e di carattere tecnico (in par­te affidate alla stessa Unione europea), tanto che, ad esempio, non sem­bra neppure completamente delineata la stessa definizione di “prodotto di plastica monouso». La Regione, dunque, non può appellarsi alla direttiva europea «sia per­ché non possiede le caratteristiche per ritenerla self-executing (auto-esecutiva, ndr), sia perché tale effetto consegue so­litamente all’inadempienza dello Stato membro», né tantomeno può invocare la propria potesta legislativa in materia (an­che perché la questione non è mai passata dall’esame del Consiglio regionale). Pur trattandosi di un provvedimento cautelare, l’effetto è imo stop definitivo all’ordinanza in quanto l’esame di merito è stato fissato a febbraio del prossimo anno. Questo perché i giudici ammini­strativi non hanno ritenuto sufficiente la previsione di un periodo transitorio (fino al 30 settembre) per l’esaurimento delle scorte di materiali in plastica, che «ri­guarda solo le bottiglie e non esclude il danno grave e irreparabile, stante il flus­so dei consumi e degli approvvigiona­menti estivi». I materiali compostabili hanno un costo molto più alto rispetto a quelli in plastica, costo che sarebbe quasi certamente ricaduto sui fornitori crean­do problemi pratici dal momento che l’in­dustria non è ancora attrezzata per una produzione massiccia. Non sembrano dunque esserci spiragli anche perché, giusto una settimana fa, il Tar Puglia si è già espresso nel merito su una questione simile, annullando un’ordinanza con cui in aprile il Comune di Andria aveva im­posto ai titolari di distributori automatici di utilizzare soltanto bicchieri e posate in materiali biodegradabili certificati. Il motivo è sempre lo stesso: il divieto non è previsto da alcuna legge, e non spetta alle Regioni (tantomeno ai Comuni) attuare le direttive europee.   

m.scagl.

gazzettamezzogiorno