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NOTIZIE UTILI/ Oltre 9mila euro di multa per chi si appropria della sabbia marina. Danno biologico, più pesanti i risarcimenti postumi. Offendere in pubblico un professore può costare la prigione.

Offendere in pubblico un pro­fessore può costare la prigione. La nozione di pubblico ufficiale nel decreto Sicurezza bis ha al­largato il concetto stabilendo che «sono pubblici ufficiali anche im­piegati della pubblica amministrazione che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione, legislati­va, amministrativa o giudiziaria. Gli insegnanti delle scuole sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti e vale per loro il principio che «Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la re­clusione fino a tre anni».

Può costare da 1549 a 9296 euro portarsi souvenir strappati alla natura dopo aver trascorso una bella vacanza al mare. E’ seve­ramente vietato raccogliere una conchiglia raccolta sulla battigia, un ciottolo dal colore parti­colare o, addirittura, di una manciata di sabbia. Il turista farà bene a prestare attenzione, perché il confine con l’illegalità è alquanto labile e i controlli delle Capitanerie di Por­to sono più serrati. Per l’incauto turista/predatore non serve riferire di non sapere nulla del divieto di asportazione. Se trovato con ciottoli e conchi­glie, non gli resta che pagare la sanzione elevata dalle forze dell’ordine, che poi provvederan­no a riportare al proprio posto i tesori che l’ambiente ha creato nei secoli.

Il diritto all’oblio può prevalere su vicende di cronaca passata. Lo ha deciso la Cassazione che, fatta eccezione per il caso di una per­sona che rivesta un ruolo pub­blico particolare o per quello in cui la notizia mantenga nel tempo un interesse pubblico, ha stabilito che «la pubblicazione di una in­formazione concernente una de­terminata persona, a distanza di tempo da fatti ed avvenimenti che la riguardano, non può che in­tegrare la violazione del fondamentale diritto all’oblio».

A decorrere dal mese di aprile 2019 sono aumen­tati gli importi per i risarcimenti relativi al danno biologico per i postumi di incidente. I nuovi pa­rametri stabiliscono che per le­sioni pari o inferiori al 9% il ri­sarcimento è di ottocentoquattordici euro e ventisette centesimi a punto di invalidità definitiva, quarantasette euro e quarantano­ve centesimi invece, per ogni gior­no di inabilità assoluta, a titolo di danno biologico temporaneo.

Il datore di lavoro che elimina la pausa pranzo rilasciando ai di­pendenti dei buoni pasto da spen­dere al di fuori dell’orario lavorativo, non può poi pretendere il recupero dei 15 minuti destinati alla stessa. Ad affermarlo è la Cor­te di Cassazione: «Una prestazio­ne lavorativa di durata ulteriore rispetto a quella ordinaria pari a 15 minuti per ogni giornata in cui viene corrisposto il buono pasto, secondo gli Ermellini, costituisce straordinario e dunque deve es­sere pagato come tale.

La Corte di Cassazione mette un punto sulla vicenda dei medici specializzandi impiegati in corsia e non retribuiti. Negli ultimi anni ci sono stati rimborsi milionari da parte dello Stato, ma adesso i giudici di ultima istanza – par­tendo da una vicenda riguardante 35 clinici modenesi – ha sancito che l’attività ospedaliera degli specializzandi non è lavorativa, ma formativa. Lo specializzando, hanno scritto i giudici, non svolge un’attività subordinata e non è inquadrabile neanche come lavo­ratore autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contrat­to formazione-lavoro oggetto di una specifica disciplina. L’asse­gno dello specializzando serve so­lo a sopperire alle esigenze ma­teriali per l’impegno a tempo pie­no nella formazione».

Si chiama A.M.I.C.A (Associazione Musicisti Italiani per l’Arte) una nuova associazio­ne del Codacons che difende e tu­tela il profilo professionale e le attività di chi fa arte. L’«associazione creata dal Codacons, senza scopo di lucro ha il preciso scopo di tutelare sotto il profilo giuri­dico, economico, professionale, gli artisti nel campo della musica di qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo realizzata o espressa estesa a interpreti, strumentisti, tecnici del suono, autori di testi di mu­sica, produttori, dj, artisti nel campo musicale. L’associazione si occupa del settore della pro­duzione ed esecuzione musicale, del diritto d’autore, della circo­lazione delle opere musicali ov­vero ogni altra attività finalizzata alla diffusione e alla didattica mu­sicale. Tra le principali finalità dell’associazione rientra infatti quella di migliorare le condizioni di lavoro e offrire all’artista le principali e adeguate garanzie relative alla sua categoria, assistendolo anche sotto il profilo giuridico e fiscale.