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E‘ caos nomine nella scuola: “colpa dell’Ufficio scolastico della Puglia“. I rappresentati Anief spiegano le ragioni dei docenti coinvolti in una situazione paradossale, per ora senza sbocchi.

L’altro ieri erano davvero in tanti gli insegnanti pazientemente in fila dinanzi all’ingres­so dell’Ufficio Scolastico di via Castromediano sotto il solle­one, a Bari, per chiedere spie­gazioni e ragguagli sulla pro­pria posizione in ordine a nomi­ne e supplenze in vista dell’ora­mai prossimo anno scolasti­co. Al loro fianco, tra gli altri rappresentanti sindacali, i re­sponsabili Anief Puglia, decisi a riannodare le fila di una situ­azione ancora poco chiara, per non dire assolutamente illegitti­ma. Ma procediamo per ordine. Come ben noto, l’Ufficio Scolas­tico Regionale della Puglia, in occasione delle convocazioni dei candidati per le immissioni scolastico 2019/2020, stareb­be operando in modo come minimo “irrituale”, attacca­no i rappresentanti Anief. Mo­tivo? Non si consente a docen­ti di ruolo su sostegno di poter essere assunti, dopo che gli st­essi hanno sostenuto le prove concorsuali con regolare collo­cazione utile in altra gradua­toria, su posto comune. ‘Pune- tum dolens’ questo che, alme­no per adesso, non si è riusci­ti a superare negli uffici prepo­sti. << Questa condotta è stata più volte immediatamente stig­matizzata da Anief e altre si­gle sindacali in sede di convo­cazione; successivamente è sta­to diramato anche un comuni­cato congiunto ufficiale. La nostra posizione è chiara: “l’Ufficio Scolastico della Puglia sta operando in maniera errata per diverse motivazioni che sono state già ampiamente espli­cate nelle sedi competente >, rimarcano Pasquale Spinelli e Silvio Maglio. I quali, sempre in nome di Anief Puglia, ci tengono appunto a chiarire come, ai sen­si dei vari bandi di partecipazi­one ai concorsi per personale docente, ma anche a seguito di varie pronunce giurisdizionali e all’intervento della Corte Costi­tuzionale, ai docenti già di ruolo è permesso partecipare ai con­corsi a cattedra per il personale docente, senza preclusione al­cuna. Nessuna normativa vieta, al docente già di ruolo su pos­to di sostegno, di accettare una (nuova) immissione in ruolo da altra graduatoria concorsuale. In questi giorni, insomma, si sta verificando la situazione para­dossale per cui la Corte Costi­tuzionale e il bando di concorso permettono al docente di ruolo su posto di sostegno di parte­cipare a concorsi su posto co­mune, mentre anche la gradu­atoria di merito stilata al ter­mine del concorso su posto comune, contiene anche i nominativi dei docenti già di ruolo su posto di sostegno, senza alcuna indicazione di riserva di alcun tipo. E così accade che docenti già di ruolo su posto di sosteg­no, vengono regolarmente con­vocati per l’immissione in ruo­lo su posto comune e per tut­ta risposta l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia nega la possibilità di accettare il nuo­vo ruolo a chi è già docente di sostegno, confondendo inam­missibilmente il contratto a tempo indeterminato che si in­tende sottoscrivere su posto co­mune con efficacia dal 1.9.2019, per il quale il docente non sarà soggetto ad alcun vincolo quin­quennale su posto di sostegno, di cui al concorso DDG 85/18, con il contratto destinato a per­dere efficacia il 31.8.2019, di precedente immissione in ruo­lo. << Dall’approvazione della all’assunzione del partecipante collocato in posizione utile nel­la graduatoria, cui corrispon­de l’obbligo di adempimento dell’amministrazione: in Puglia non sta avvenendo ciò. In ques­ta ottica Anief Puglia auspica in tempi brevi la risoluzione posi­tiva della questione a favore dei candidati e dei vincitori di con­corso invitando l’USR Puglia, unico in tutta Italia, a rivedere la propria posizione e l’arbitra­rietà della propria condotta > >, chiariscono ancora i due sinda­calisti Anief. E se i burocrati di via Castromediano dovessero non mutare indirizzo? < < Sare­mo costretti a rivolgerci – per l’ennesima volta – al giudice per dare giustizia ai docenti dan­neggiati, chiedendo gli even­tuali danni economici derivan­ti dalla mancata assunzione in ruolo >>.