Addio al vecchio token. Due importanti novità per il mercato dei pagamenti elettronici, di cui una (l’open banking) già in vigore, faciliteranno l’utilizzo da parte dei consumatori delle app per la gestione dei propri conti correnti e carte di pagamento.
Per la strong authentication che renderà i pagamenti più sicuri con la doppia autenticazione, bisognerà aspettare ancora. L’autorità bancaria europea (Eba) e Banca d’Italia hanno proprio in questi giorni ha annunciato il rinvio (a data che sarà indicata nei prossimi mesi) di una delle due grandi novità di questa normativa. La strong authentication è sostanzialmente un’autenticazione doppia, che avviene attraverso l’inserimento di due password: una statica e una dinamica, con codici usa e getta, tramite messaggi sul cellulare o tramite i generatori di codici (le cosiddette chiavette token) o attraverso i token digitali. L’obiettivo principale della strong authentication è aumentare la sicurezza delle transazioni on line. L’autenticazione forte (strong authentication) non sarà necessaria se si accede al sito solo per controllare il saldo del conto corrente o le operazioni eseguite negli ultimi 90 giorni. Esiste la possibilità di una deroga all’autenticazione forte per le operazioni di basso ammontare ordine, possibile se il pagamento non supera i 30 euro e, comunque, solo se in totale con deroga sono state fatte operazioni di pagamento che non superano i 100 euro o ne sono state fatte massimo cinque consecutive.
Utilizzare i servizi igienici in bar e ristoranti potrebbe diventare a pagamento. Una proposta di legge della Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti prevede che gli esercizi commerciali potranno essere autorizzati a imporre una sorta di «tassa sulla pipì» per gli utenti che vogliano utilizzare i servizi igienici dei locali. L’unica condizione è che il costo sia esposto al pubblico. Una sentenza del tribunale amministrativo della Toscana riserva i servizi igienici ai soli clienti. Tuttavia sono i singoli regolamenti comunali a stabilire come debbano comportarsi gli esercenti città per città. Un Comune, ad esempio, potrebbe imporre che gli esercizi pubblici debbano tenere aperto il bagno ai turisti, a prescindere dal fatto che siano clienti, magari perché i bagni pubblici sono insufficienti. Il testo unico delle leggi pubblica sicurezza impone l’uso gratuito dei servizi igienici per la clientela degli esercizi pubblici. Il semplice passante che nulla acquista o consuma, invece, non potrà rivendicare alcun «diritto al bagno».
L’Azienda sanitaria locale di Benevento è stata condannata a pagare 4.000 euro a un automobilista per i danni causati «da un cane randagio che aveva investito la sua autovettura» mentre percorreva l’asse stradale che collega Caianello a Benevento. A confermarlo la Cassazione in una recente sentenza . La lotta al randagismo è una disciplina demandata alla competenza delle singole regioni. La competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, è affidata ai servizi veterinari dell’Asl, mentre è riservato ai Comuni il compito di munirsi dei canili adeguati nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture già esistenti. Secondo la Cassazione, in capo alle Asl locali ci sarebbe un vero e proprio obbligo di controllo continuo del territorio comunale e non semplicemente dovere d’intervento per la cattura dell’animale randagio a seguito di segnalazione. Secondo la Cassazione la legittima difesa sussiste se l’azione è imprevedibile e sproporzionata in seguito ad una rissa. Il caso vedeva un conducente di un’automobile procedere ad alta velocità mentre un pedone stava attraversando la strada. Ne scaturiva una lite tra i due durante la quale il conducente prelevava dal cofano del mezzo una mazza da baseball con la quale colpiva l’altro uomo, cagionandogli lesioni. Interveniva, quindi, la moglie del pedone per separare i due ma questa era presa a pugni dal conducente che lo faceva cadere rovinosamente a terra. Il marito, per difendere la donna, colpiva a sua volta il conducente con la mazza da baseball di quest’ultimo, dopo essersene impossessato. Generalmente la legittima difesa viene esclusa in caso di rissa, in quanto i litiganti sono originariamente animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non appare necessitata Il vigile urbano chiamato a dirimere una controversia tra privati, nel caso una banale lite concernente il posizionamento del confine, deve comunque garantire anche il rispetto dell’ordine pubblico. E se non lo fa, risponde penalmente per il degenerare della contesa in un’aggressione fisica. L’ha stabilito la Corte di Cassazione, confermando la condanna (a due anni con la condizionale) per «omissione di atti di ufficio» e «morte come conseguenza di altro delitto» nei confronti di un vigile di Genova che non aveva impedito l’aggressione mortale da parte del vicino armatosi di coltello. Il pubblico ufficiale si è difeso sostenendo di essere stato chiamato per una ragione di «natura privata» per cui tra i suoi compiti non rientrava quello di «dirimere le controversie inerenti, l’incolumità delle persone».