Menu Chiudi

NOTIZIE UTILI/ Fisco implacabile, si pensa a una tassa sulla pipì. Ma il Comune potrebbe imporre che gli esercizi pubblici debbano tenere aperto il bagno ai turisti, a prescindere che siano clienti, perché i bagni pubblici sono insufficienti.

Addio al vecchio token. Due importanti novità per il mercato dei pagamenti elettronici, di cui una (l’open banking) già in vigore, fa­ciliteranno l’utilizzo da parte dei consumatori delle app per la gestio­ne dei propri conti correnti e carte di pagamento.

Per la strong authentication che renderà i pagamenti più sicuri con la doppia autenticazione, bisognerà aspettare ancora. L’autorità banca­ria europea (Eba) e Banca d’Italia hanno proprio in questi giorni ha annunciato il rinvio (a data che sarà indicata nei prossimi mesi) di una delle due grandi novità di questa normativa. La strong authentica­tion è sostanzialmente un’autenti­cazione doppia, che avviene attra­verso l’inserimento di due pas­sword: una statica e una dinamica, con codici usa e getta, tramite mes­saggi sul cellulare o tramite i ge­neratori di codici (le cosiddette chiavette token) o attraverso i token di­gitali. L’obiettivo principale della strong authentication è aumentare la sicurezza delle transazioni on li­ne. L’autenticazione forte (strong au­thentication) non sarà necessaria se si accede al sito solo per controllare il saldo del conto corrente o le ope­razioni eseguite negli ultimi 90 gior­ni. Esiste la possibilità di una deroga all’autenticazione forte per le operazioni di basso ammontare ordine, possibile se il pagamento non su­pera i 30 euro e, comunque, solo se in totale con deroga sono state fatte operazioni di pagamento che non superano i 100 euro o ne sono state fatte massimo cinque consecutive.

Utilizzare i servizi igienici in bar e ristoranti potrebbe diventare a pa­gamento. Una proposta di legge del­la Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti prevede che gli esercizi commerciali potranno essere auto­rizzati a imporre una sorta di «tassa sulla pipì» per gli utenti che voglia­no utilizzare i servizi igienici dei locali. L’unica condizione è che il costo sia esposto al pubblico. Una sentenza del tribunale amministra­tivo della Toscana riserva i servizi igienici ai soli clienti. Tuttavia sono i singoli regolamenti comunali a sta­bilire come debbano comportarsi gli esercenti città per città. Un Comu­ne, ad esempio, potrebbe imporre che gli esercizi pubblici debbano te­nere aperto il bagno ai turisti, a pre­scindere dal fatto che siano clienti, magari perché i bagni pubblici sono insufficienti. Il testo unico delle leggi pubblica sicurezza impone l’uso gratuito dei servizi igienici per la clientela degli esercizi pubblici. Il semplice pas­sante che nulla acquista o consuma, invece, non potrà rivendicare alcun «diritto al bagno».

L’Azienda sani­taria locale di Benevento è stata con­dannata a pagare 4.000 euro a un automobilista per i danni causati «da un cane randagio che aveva in­vestito la sua autovettura» mentre percorreva l’asse stradale che col­lega Caianello a Benevento. A con­fermarlo la Cassazione in una re­cente sentenza . La lotta al randa­gismo è una disciplina demandata alla competenza delle singole regio­ni. La competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pub­blici, è affidata ai servizi veterinari dell’Asl, mentre è riservato ai Co­muni il compito di munirsi dei ca­nili adeguati nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture già esistenti. Secondo la Cassazione, in capo alle Asl locali ci sarebbe un vero e pro­prio obbligo di controllo continuo del territorio comunale e non semplicemente dovere d’intervento per la cat­tura dell’animale randagio a seguito di segnalazione. Secondo la Cassazione la legittima difesa sussiste se l’azione è impreve­dibile e sproporzionata in seguito ad una rissa. Il caso vedeva un conducente di un’automobile procedere ad alta ve­locità mentre un pedone stava attra­versando la strada. Ne scaturiva una lite tra i due durante la quale il con­ducente prelevava dal cofano del mezzo una mazza da baseball con la quale colpiva l’altro uomo, cagionandogli le­sioni. Interveniva, quindi, la moglie del pedone per separare i due ma que­sta era presa a pugni dal conducente che lo faceva cadere rovinosamente a terra. Il marito, per difendere la donna, colpiva a sua volta il conducente con la mazza da baseball di quest’ultimo, do­po essersene impossessato. General­mente la legittima difesa viene esclusa in caso di rissa, in quanto i litiganti sono originariamente animati dall’in­tento reciproco di offendersi ed accet­tano la situazione di pericolo nella qua­le volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non ap­pare necessitata Il vigile urbano chiamato a dirimere una controversia tra privati, nel caso una banale lite concernente il posizio­namento del confine, deve comunque garantire anche il rispetto dell’ordine pubblico. E se non lo fa, risponde pe­nalmente per il degenerare della con­tesa in un’aggressione fisica. L’ha sta­bilito la Corte di Cassazione, confermando la condanna (a due anni con la condizionale) per «omissione di atti di ufficio» e «morte come conseguenza di altro delitto» nei confronti di un vigile di Genova che non aveva impedito l’ag­gressione mortale da parte del vicino armatosi di coltello. Il pubblico uffi­ciale si è difeso sostenendo di essere stato chiamato per una ragione di «na­tura privata» per cui tra i suoi compiti non rientrava quello di «dirimere le controversie inerenti, l’incolumità del­le persone».