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NOTIZIE UTILI/ Biotestamenti, a febbraio il via libera alla banca dati. Commette reato chi sente ad alto volume la radio in auto

Da oggi, primo febbraio parte la banca dati dei bio­testamenti che raccoglie le de­cisioni sul «fine vita» attra­verso il biotestamento (DAT, acronimo di disposizioni an­ticipate di trattamento), ognu­no, purché maggiore di età e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale e futura incapacità di autodeterminarsi, può manifestare le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, compresi il consenso o il rifiuto rispetto a accertamenti diagnostici, op­zioni terapeutiche, singoli trat­tamenti sanitari.

Se le condizioni fisiche del paziente non consentano di re­digere le DAT per atto pub­blico, scrittura privata auten­ticata, scrittura privata, le stes­se potranno essere espresse at­traverso: videoregistrazione, altri dispositivi che permetta­no alla persona con disabilità di comunicare. Il medico dovrà quindi rendere una dichiara­zione sostitutiva dell’atto di no­torietà che verrà in seguito trasmessa alla banca dati na­zionale.

Le sanzioni per la violazione dell’obbligo dei seggiolini si­curezza nelle auto per i bam­bini fino a 4 anni scatteranno solo a partire dal 6 marzo 2020.

Per chi non rispetterà l’obbligo, prevista una sanzione che va da 83 a 333 euro, ridotte a 58 e 100 nel caso di paga­mento entro cinque giorni. Alla sanzione si applicherà anche la sot­trazione di 5 punti dalla patente. Previsto l’isti­tuzione di un bonus pari a 30 euro per l’acquisto del dispositivo.

Il bonus è legato al bambino e può essere riscosso dal geni­tore o da chi esercita la patria potestà. Per l’erogazione del bonus bisognerà attendere un decreto del Ministero delle In­frastrutture e dei Trasporti.

Importanti novità per la lot­teria degli scontrini che scat­terà il primo luglio 2020.

Per gli esercenti che rifiu­tano di acquisire il codice lot­teria c’è il rischio serio di di­ventare «contribuenti fiscal­mente a rischio», se i clienti lo segnaleranno alla Agenzia del­le Entrate.

Le segnalazioni saranno i utilizzate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del ri­schio di evasione che potranno portare a controlli accurati e a un abbassamento del rating fi­scale. I commercianti che per vari motivi non avranno in­serito il codice, non necessa­riamente a seguito di un espli­cito rifiuto (si pensi, ad esem­pio a causa del sovraffollamen­to del negozio), potrebbero ve­dersi a loro insaputa oggetto di segnalazione da parte dei con­tribuenti. A questi ultimi, in­fatti, non sembra allo stato attuale richiedersi molto più di un mero accesso alla sezione dedicata nella piattaforma ordi­ne o una procedura complessa per la segnalazione.

Incorre nel reato di disturbo del riposo e delle occupazioni chi in auto con la radio ad alto volume disturba i vicini. Lo ha stabilito la Cassazione che ha anche ribadito che non servono accertamenti tecnici né denunce per accertare il reato, basta la testimonianza dell’ufficiale del sequestro. Non è necessario quindi accertare che il rumore abbia disturbato effettivamen­te più persone, è sufficiente che i rumori o gli schiamazzi siano idonei a disturbare un numero indeterminato di in­dividui.

Si rischia il reato di molestia, l’arresto fino ad un mese e un’ammenda fino a duecentosei euro se si stendono i panni in un condominio senza striz­zarli perché così si disturba la quiete e si ingenerano stati nervosi nel vicino di casa. Lo ha stabilito la Cassazione ri­badendo però che «la bianche­ria può essere stesa solo negli spazi condominiali e purché non vi sia il cosiddetto gocciolio». La Suprema Corte ha evidenziato che «quando un condomino agisce in giudizio per far rimuovere gli stenditoi dai balconi sopra il proprio terrazzo e farne cessare il re­lativo gocciolio, esercita un’a­zione per eliminare una ser­vitù, cioè eliminare il diritto dell’altro condomino di stendere (e quindi far sgocciolare) i panni».

Non si possono fotocopiare interi libri scientifici per poi rivenderli all’interno della pro­pria attività di copisteria. La legge sul diritto d’autore con­sente la riproduzione solo del 15% dell’opera a condizione di corrispondere un importo for­fettario agli aventi diritto. Que­ste le precisazioni della Cas­sazione che ha respinto il ri­corso di un imputato, condan­nato per aver riprodotto abu­sivamente e per fini di lucro svariate opere scientifiche car­tacee detenute anche in for­mato excel e pdf nel suo pc.

Parte il progetto “e-RA DIGITALE: il consuma­tore incontra il web” – rea­lizzato dalle Associazioni Adoc, Adusbef e Federconsumatori e finanziato dal mi­nistero dello Sviluppo Econo­mico. Il progetto punta a tu­telare i consumatori dai rischi derivanti dall’utilizzo non cor­retto delle tecnologie digitali e nell’ambito delle transazioni economiche effettuate on-line. Oltre al servizio di assistenza online a cui accedere dal sito di progetto e alla consulenza pres­so i punti di accesso web pre­senti in tutta Italia, le asso­ciazioni coinvolte organizzeranno eventi di formazione e informazione.