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“Stop allo smontaggio dei lidi balneari”. I giudici amministrativi: potranno rimanere in piedi fino al 31 dicembre. “Non è incostituzionale”

Il “Salva-lidi” del governo gialloverde è perfettamente applicabile. Lo ha stabilito il Tar di Lecce, annullando l’ordinanza emessa dal Comune di Castrignano del Capo nei confronti di un lido per imporre lo smontaggio delle struttine balneari al termine della stagione.

È una nuova puntata, dunque, della battaglia dei lidi, dopo che il Consiglio di Stato ha ribadito l’inutilità delle leggi regionali (quella pugliese) sul tema: solo le Soprintendenze possono eventualmente autorizzare il mante­nimento delle struttine balneari precarie dopo il 30 ottobre. Ma stavolta la questione verte sulla norma voluta dalla Lega: in at­tesa del riordino della materia, il governo ha concesso di lasciare in piedi i manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020.

Una previsione che – secondo i giudici amministrativi – non viola l’obbligo di gara pubblica né tantomeno i principi dettati dalla direttiva Bolkestein. «Appare evidente – è detto in sentenza (Prima sezione, presidente estensore Antonio Pasca) che la temporanea sospen­sione dell’obbligo di smontaggio delle strutture per un arco di tempo assai limitato nulla abbia a che vedere con la proroga delle concessioni demaniali marittime fino all’anno 2033».

Proprio perché si tratta di una norma statale (cui è riservata la competenza in materia di concorrenza) la possibilità dei concessionari di man­tenere le strutture in inverno, secondo il Tar, «consegue ex legge ed in via automatica». E questo non elide le competenze in materia delle Soprintendenze e dei Comuni.

«L’esercizio delle competenze delle ammi­nistrazioni che hanno già rilasciato i titoli e le autorizzazioni è fatto comunque salvo dalla piena pos­sibilità di esercizio in qualunque momento dei poteri di controllo e di vigilanza». Il fatto che si tratti di una disposizione che vale in pratica per soli due anni, concludono i giudici «induce a ritenere qualificabile il principio di ragionevolezza e di giustificazione in ragione della natura temporanea della proroga o della deroga come principio di carattere generale».