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INFORMAZIONI UTILI/ Niente viaggi per paura? Non scatta il rimborso. Ecco le regole per disdette connesse al coronavirus

Depennamento di alcune fermate dei treni e di tratte di voli, rinvio di manife­stazioni nazionali e inter­nazionali, «paura» del contagio: sono molteplici le motivazioni che spingono i consumatori a chiedere il rimborso di biglietti e pacchetti turistici già pagati. Non tutti però ne hanno diritto. La causa di forza maggiore, che non dà diritto al rimborso, scatta solo quando sono le autorità statali a disporre la soppressione di alcuni servizi, come il blocco dei voli aerei per la Cina e le gite scolastiche. Chi ha raccolto la preno­tazione non può pretendere il paga­mento e, qualora il corrispettivo sia stato già incassato, scatta il dovere di rimborsare quanto è stato già versato dal consumatore, a prescindere dalle regole in ambito di disdetta che il sin­golo servizio prevedeva.

I residenti nelle «zone rosse», hanno quindi diritto al rimborso, essendo l’impedimento a viaggiare ricollegato a una decisione d’Autorità. Il rimborso è dovuto anche per i biglietti delle ma­nifestazioni sportive. Quando l’annul­lamento del viaggio è deciso per scopi precauzionali dal tour operator il rim­borso ricade interamente sullo stesso. Quando la disdetta è decisa in auto­nomia dal potenziale fruitore, indipen­dentemente dalle decisioni prese dall’Autorità o dall’ente organizzatore, in altre parole «per paura» del con­tagio: il consumatore non potrà ambire al rimborso. Nel caso in cui i pacchetti turistici siano stati soppressi dal tour operator, permane il diritto al rimbor­so integrale entro 14 giorni dal recesso senza indennizzi supplementari, poi­ché l’annullamento non dipende dalla volontà del medesimo tour operator, bensì risulta giustificato dalle circo­stanze inevitabili e straordinarie con­template.

Subisce una discriminazione indi­retta, il disabile cui sia impedito l’ac­cesso agli uffici comunali per la pre­senza di barriere architettoniche. L’ha chiarito la Corte di Cassazione. Secon­do gli Ermellini «ormai rientra nella coscienza sociale il dovere collettivo di rimuovere ogni ostacolo all’esercizio dei diritti fondamentali delle persone affette da disabilità». La Cassazione ha ribadito che: «La limitazione del di­ritto all’accessibilità costituisce una discriminazione indiretta e quindi il disabile ha diritto al risarcimento del danno per tutto il periodo in cui non ha potuto accedere agli uffici, ossia sino all’installazione dell’ascensore».

Bonus cultura: arriva quello per coloro che compiranno 18 anni nel 2021, che potranno ricevere 500 euro da spendere liberamente per l’acquisto di libri e musica, oppure destinato a un corso di teatro o al biglietto di un con­certo. Dal 5 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 sono aperte le iscrizioni sulla piat­taforma www.18app.italia.it per così chiedere il loro buono. Per concerti (abbonamento card/biglietto d’ingres­so), eventi culturali (biglietto d’ingres­so a festival, fiere culturali, circhi), libri (audiolibro, ebook, libro), musei, monumenti e parchi (abbonamento card/biglietto d’ingresso), Teatro e danza (abbonamento card/biglietto d’ingresso), musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile, musica on line), corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Il rifiuto di sotto­porsi a emotrasfusione per motivi re­ligiosi è espressione di un diritto

costituzionalmente garantito, per cui non può incidere sulla misura del ri­sarcimento spettante al danneggiato che resta integrale. Lo afferma l’or­dinanza con cui la Corte di Cassazione ha affermato che rispetto a eventi pro­vocati da più concause (tra cui la con­dotta umana del danneggiato), questa ha rilevanza causale solo se colposa. Diversamente, se si tratta di condotta che è espressione di un diritto costi­tuzionalmente garantito, l’evento non potrà essere imputato al danneggiato neppure in parte, per cui la misura del risarcimento dev’essere integrale.

La Legge di Bilancio per l’anno 2020 ha previsto la proroga che l’introdu­zione, ex novo, di incentivi e detrazioni fiscali che riguardano le opere e le la­vorazioni destinate ai beni immobili. Tra i bonus confermati e prorogati per l’anno 2020, con detrazioni della spesa sostenuta, si annoverano: il beneficio ristrutturazioni, l’ecobonus destinato alla riqualificazione energetica, il sismabonus destinato alla riduzione del rischio sismico, il bonus mobili per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, il beneficio «verde» per si­stemare giardini e terrazzi, il bonus per l’acquisto della caldaia o della stufa a pellet. A questi incentivi va aggiunto il bonus facciate e il bonus rubinetti. Lo sconto in fattura, infine, che sarà applicato solo per i lavori condomi­niali che oltrepassano i 200.000 euro.

I soggetti minorenni che hanno vio­lato il codice della strada non possono essere assoggettati a sanzione ammi­nistrativa ed essere quindi multati. La decisione del giudice di pace di Terracina ha anche stabilito che la con­testazione dovrà essere effettuata nei confronti dei genitori o comunque del­le persone tenute alla sorveglianza. Questi dovranno essere considerati e chiaramente qualificati nel verbale co­me trasgressori, poiché non hanno consentito o non hanno impedito al minore soggetto alla loro sorveglianza di violare una norma del codice della strada.