Ordinanza del presidente della Regione con decorrenza da oggi, 3 giugno. Obblighi di segnalazione per l’ingresso delle persone fisiche in Puglia”.
Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato una ordinanza, la num. 245, con decorrenza dal 3 giugno 2020: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Obblighi di segnalazione per l’ingresso delle persone fisiche in Puglia”.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si dispone:
Con decorrenza dal 3 giugno 2020, tutte le persone fisiche che si spostino, si trasferiscano o facciano ingresso, in Puglia, da altre regioni o dall’estero, con mezzi di trasporto pubblici o privati:
– segnalano lo spostamento, il trasferimento o l’ingresso mediante compilazione del modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia;
– dichiarano il luogo di provenienza ed il comune in cui soggiornano;
– conservano per un periodo di trenta giorni l’elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante il soggiorno. In pieno spirito di collaborazione, è vivamente consigliato di scaricare l’app “IMMUNI”.
È esclusa l’applicabilità della misura di cui al precedente numero 1) agli spostamenti per esigenze lavorative, per motivi di salute, per ragioni di assoluta urgenza, nonché al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.
Di seguito il testo completo dell’ordinanza num. 245.
Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato una ordinanza, la num. 245, con decorrenza da oggi 3 giugno 2020: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Obblighi di segnalazione per l’ingresso delle persone fisiche in Puglia”. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si dispone:
Con decorrenza dal 3 giugno 2020, tutte le persone fisiche che si spostino, si trasferiscano o facciano ingresso, in Puglia, da altre regioni o dall’estero, con mezzi di trasporto pubblici o privati:
– segnalano lo spostamento, il trasferimento o l’ingresso mediante compilazione del modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia;
– dichiarano il luogo di provenienza ed il comune in cui soggiornano;
– conservano per un periodo di trenta giorni l’elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante il soggiorno.
In pieno spirito di collaborazione, è vivamente consigliato di scaricare l’app “IMMUNI”.
È esclusa l’applicabilità della misura di cui al precedente numero 1) agli spostamenti per esigenze lavorative, per motivi di salute, per ragioni di assoluta urgenza, nonché al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
- 245 del Registro
OGGETTO : D.L. 16 maggio 2020 n.33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Obblighi di segnalazione per l’ingresso delle persone fisiche in Puglia.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “ Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
VISTI i commi 2 e 4 dell’articolo 1 del dl 16 maggio 2020 n. 33, che hanno previsto fino al 2 giugno 2020, il divieto di spostamenti tra regioni, ovvero da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, restando in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
CONSIDERATO, pertanto, che a decorrere dal 3 giugno 2020 sono consentiti liberamente gli spostamenti tra regioni diverse nonché gli ingressi dall’estero, con particolare riferimento agli Stati indicati nell’art.6 comma 1 del dpcm 17 maggio 2020 (Stati membri dell’Unione Europea; Stati parte dell’accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco;Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano); www.regione.puglia.it
CONSIDERATO che sulla base dell’aggiornamento dei dati forniti dal Coordinamento regionale emergenze epidemiologiche riferito alla settimana 22 – 28 maggio, si registra una tendenziale conferma del calo dei contagi all’interno del territorio pugliese;
VALUTATA l’esigenza di continuare nell’accurata attività di sorveglianza sanitaria e di monitoraggio dell’andamento della situazione epidemiologica, ponendo in essere adeguate misure finalizzate alla prevenzione e contenimento del contagio, successivamente alla riapertura dei confini regionali e dall’estero;
RITENUTO che, a tal fine, sia necessario effettuare, quale adeguata e proporzionata misura di profilassi sul territorio regionale, il monitoraggio di tutti gli spostamenti e i trasferimenti che avvengono, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da altre regioni o dall’estero, nel territorio pugliese, nel rispetto della libertà di spostamento stabilita dalle richiamate disposizioni nazionali;
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni di necessità ed urgenza ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità;
SENTITO, per quanto di competenza, il Capo Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia; emana la seguente
ORDINANZA
Art.1
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si dispone:
1) Con decorrenza dal 3 giugno 2020 , tutte le persone fisiche che si spostino, si trasferiscano o facciano ingresso, in Puglia, da altre regioni o dall’estero, con mezzi di trasporto pubblici o privati:
– segnalano lo spostamento, il trasferimento o l’ingresso mediante compilazione del modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia;
– dichiarano il luogo di provenienza ed il comune in cui soggiornano;
– conservano per un periodo di trenta giorni l’elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante il soggiorno.In pieno spirito di collaborazione, è vivamente consigliato di scaricare l’app “IMMUNI”.
2) È esclusa l’applicabilità della misura di cui al precedente numero 1) agli spostamenti per esigenze lavorative, per motivi di salute, per ragioni di assoluta urgenza, nonché al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.
Art. 2
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35. Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”. La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Michele Emiliano