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Regione/ EMANATA L’ORDINANZA SULLA RIPRESA DEGLI SPORT DI CONTATTO A PARTIRE DA OGGI

Il presidente della Regione Puglia ha emanato l’ordinanza n.269 con la quale stabilisce che, a decorrere da oggi, 25 giugno, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida per la ripresa dello svolgimento degli sport di contatto sul territorio regionale.

Di seguito il testo completo dell’ordinanza 

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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

OGGETTO : D.P.C.M. 11 giugno 2020. Art.1 co.1 lett. g) – Ri presa dal 25 giugno 2020 dello svolgimento degli sport di contatto.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “ Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare l’articolo 1 comma 14, il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 che all’articolo 1 comma 1 lett. g) dispone che “ a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f) per quanto compatibili ”;

VISTA l’ordinanza n. 259/2020, con la quale il Presidente della Regione Puglia ha stabilito che “ A decorrere dal 25 giugno 2020, è consentito lo svolgimento degli sport di contatto, previa intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport ed in conformità a quanto disposto dall’art. 1 comma 1 lett.g) del dpcm 11 giugno 2020 ;

RILEVATO, tuttavia, che ad oggi la prescritta intesa con il Ministero della Salute e l’Autorità di Governo delegata in materia di sport, richiesta con nota del Presidente della G.R. in data 18/06/2020, non è stata ancora raggiunta;

CONSIDERATO che, l’art.1 co.1 lett.f) del dpcm 11 giugno 2020 testualmente prevede che “ l’attività sportiva di base e l’attività motoria….. sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art.1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020 ”;

CONSIDERATO quindi che le regioni, ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020, possono adottare protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi;

VALUTATA la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per mantenere ferma la previsione contenuta nella citata ordinanza regionale n.259/2020, relativa allo svolgimento degli sport di contatto a partire dal 25 giugno 2020;

CONSIDERATO che, a tal fine, con nota prot. AOO_005/2324 del 24/06/2020, il direttore del dipartimento Promozione della Salute, ha trasmesso il documento “Centri sportivi: linee guida sport di contatto”;

PRESO ATTO che il suddetto documento contiene indicazioni sulle modalità organizzative per la gestione dei fruitori degli impianti, oltre che una serie di misure specifiche di prevenzione e protezione atte ad assicurare il rispetto del distanziamento, in conformità con le Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, emanate dall’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2020;

RITENUTO che l’attuale andamento della situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio pugliese, come accertato dal dipartimento Promozione della Salute ai fini dell’emanazione delle precedenti ordinanze, confermata da ultimo dal report del Responsabile del Coordinamento emergenze epidemiologiche riferito alla settimana 12 – 18 giugno 2020, consente la ripresa degli sport di contatto, in quanto in tutta la regione la situazione epidemica è caratterizzata da un rischio basso;

RITENUTO, quindi, di provvedere alla ripresa dello svolgimento degli sport di contatto, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle citate linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza), con decorrenza dal 25 giugno 2020, salvo eventuali ulteriori o diverse prescrizioni e conseguenti valutazioni, all’esito dell’intesa con il Ministero della Salute e l’Autorità di Governo delegata in materia di sport, ovvero a seguito dell’approvazione in conferenza delle regioni di apposite linee guida;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833 per l’adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all’intero territorio regionale; Sulla base dell’istruttoria predisposta dal Capo Dipartimento Promozione della Salute; emana la seguente

 

O R D I N A N Z A

Art. 1

A decorrere dal 25 giugno 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida per la ripresa dello svolgimento degli sport di contatto, allegato 1 alla presente ordinanza, è consentita la ripresa degli sport di contatto sul territorio regionale.

Art. 2

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35. La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province ed ai Sindaci dei Comuni pugliesi. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

Centri sportivi: linee guida sport di contatto

Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di centri sportivi, comprese le attività ̀ fisiche con modalità ̀ a corsi che implicano contatto fisico interpersonale.

■ Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.

■ Redigere un programma delle attività ̀ che consenta un’adeguata pianificazione (es.prenotazione online, suddivisione in gruppi di numero limitato in relazione agli spazi disponibili, evitare sovrapposizioni di orari, ecc) regolamentando gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e interferenze tra gruppi distinti di fruitori; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

■ Potrà ̀ essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C. Inoltre è obbligatorio fornire ai fruitori le informazioni necessarie all’utilizzo dell’impianto sportivo e, in caso di febbre e/o sintomi respiratori, l’utente sarà invitato a rivolgersi al proprio medico.

■ Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare adeguato distanziamento tra i fruitori assicurando una distanza non inferiore ad 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da appositi divisori), anche regolamentando l’accesso agli spazi spogliatoio e/o ai servizi. Per quanto possibile, organizzare l’accesso agli spogliatoi a turno per gruppi omogenei (stessa squadra, gruppo di frequentatori abituali, ecc.). È vietato consumare cibo negli spogliatoi.

■ Regolamentare i flussi e gli spazi di attesa al fine di garantire la distanza di sicurezza. Sarà bene consentire l’accesso all’interno del centro sportivo 15 minuti prima dell’orario di prenotazione effettuata, in modo da evitare assembramenti nelle aree comuni. Si dovranno pianificare orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da limitare i contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, servizi igienici, locali di attesa, locali dedicati alle attività sportive, locali di ristoro, ecc.).

■ Allo scopo di agevolare il rapido deflusso del centro sportivo e al fine di scongiurare assembramenti, il centro medesimo dovrà prevedere la presenza di un addetto che provvederà, in modo unitario e contestuale, a fornire informazioni, assumere documenti e/o quote di pagamento preliminarmente all’avvio della pratica sportiva; sono preferibili pagamenti online anticipati da operare contestualmente alla prenotazione.

■ È obbligatorio l’uso della mascherina all’arrivo al centro, fino a quando non abbia inizio la pratica sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa.

■ Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita.

■ Garantire la frequente pulizia dell’ambiente , con particolare riferimento ai locali docce e bagni, anche più volte al giorno (ad esempio tra un turno di accesso e l’altro) e comunque garantire obbligatoriamente la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.

■ È vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.

■ Dovranno essere disponibili a bordo campo, per giocatori e atleti, fazzoletti monouso, contenitori per lo smaltimento degli stessi, e dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani.

■ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione degli utenti sacchetti per riporre i propri effetti personali.

■ In presenza di eventuali punti ristoro all’interno della struttura sportiva, si rimanda a quanto prescritto nelle linee guida già in vigore per i punti bar e ristorazione.

■ Per quanto riguarda le condizioni microclimatiche delle aree al chiuso , è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e di controllo della qualità̀ dell’aria indoor.