Menu Chiudi

SUPERBONUS AL 110%. COSA CAMBIA: REQUISITI, ASSEMBLEE, MATERIALI

Il superbonus cambia:

L’entità del bonus è stata portata al 160% per gli interventi riguardanti immobili siti nei comuni colpiti dal terremoti del 2009 e del 2016.

La seconda riguarda la possibilità che le assemblee condominiali in seconda convocazione approvino la cessione del credito o lo sconto in fattura con la stessa maggioranza semplificata prevista per la delibera dei lavori: maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno un terzo delle quote millesimali. La stessa maggioranza è sufficiente anche per deliberare l’eventuale accesso a un prestito ponte per finanziare i lavori.

I diritti dei singoli condomini e le maggioranze in assemblea

La maggioranza semplificata di un terzo dell’assemblea condominiale non pregiudica però i diritti dei singoli condòmini: chi preferisce tenere per sé il credito per cederlo a soggetto diverso da quello identificato dall’assemblea o per incassare direttamente il rimborso nei 5 anni successivi lo potrà fare così come analogamente non vi sarà nessun obbligo ad aderire al prestito. Ricordiamo che se si tiene il credito fiscale e si paga tutto per contanti si ricava nel tempo tra il 10 e il 15% in più, correndo però l’alea di perdere nel tempo una parte o del tutto i rimborsi fiscali qualora la situazione reddituale cambiasse in peggio.

Villette a schiera, come si accede al super ecobonus

Un’altra novità è un chiarimento riguardante la possibilità delle villette a schiera di accedere ai bonus sui lavori riservati alle abitazioni indipendenti. La formulazione originaria del decreto rilancio convertito in legge lasciava margini ad interpretazioni ambigue anche se la ratio pro villette era evidente. Il testo infatti al comma 1 punto c identifica gli immobili indipendenti come «edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno». Il problema si poneva ad esempio per quei complessi di villette che hanno un vialetto di accesso comune e l’ingresso sul vialetto e che pertanto hanno un accesso comune a quello degli altri proprietari. Sono intervenuti dapprima un chiarimento del Mef e poi da un emendamento al decreto agosto che per ingresso autonomo si intende un portone o un cancello che consenta l’ingresso da strada cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva.

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti applicativi su requisiti e modulistica

Segnaliamo infine che sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, dopo due mesi, i due decreti del Mise che definiscono i requisiti tecnici per accedere alle agevolazioni fiscali, e la modulistica con le relative modalità di trasmissione delle asseverazioni. In particolare, il cosiddetto decreto prezzi definisce le modalità di calcolo dei costo giudicati congrui per accedere al super ecobonus.

Un aspetto fondamentale perché per ottenere l’agevolazione è necessario che i lavori rispettino tre requisiti:

1) apportino un miglioramento di almeno due classi energetiche;

2) rispettino i tetti di spesa previsti dal decreto rilancio per le singole tipologie di lavori; 3) che le opere siano realizzati con materiali che rispettano la normativa tecnica e che il loro prezzo sia in linea con quello di mercato, da identificarsi con i criteri indicati appunto dal decreto prezzi.

Gino Pagliuca

corrieredellesera