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Manfredonia – DA OGGI SCATTA LA CHIUSURA ANTICIPATA DI BAR E RISTORANTI

Da oggi a Manfredonia scatta la chiusura anticipata di bar e ristoranti. La chiamiamo chiusura anticipata perchè non ci piace il termine coprifuoco che rimanda a ben altri periodi e situazioni. Da questa saera e fino al prossimo 13 novembre

, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 13 novembre 2020 – con possibilità di

reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica – ai sensi del d.l. 25 marzo 2020, n.19, convertito in legge n.35/2020, il divieto di stazionamento per le persone, dalle ore

21:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, nelle sotto indicate zone della città:

Porto turistico e Lungomare di Siponto

Via del Rivellino

Via Torre dell’Annunziata, nel tratto da Coso Roma a Corso Manfredi;

Via Santa Maria delle Grazie

Torrione di Santa Maria delle Grazie, anche nella parte che si affaccia su Via Antiche Mura

Piazzetta mercato

Piazza del Popolo

Parco giochi

Villa comunale, da Via Stella a Via dell’Arcangelo

Rotonda e Viale Miramare

Via Santa Restituta, in particolare nell’area del mercato rionale

Area mercato settimanale di Via Scaloria

È comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l’accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Sono chiusi dalle 21.00 alle 5.00 di tutti i giorni i distributori automatici cosiddetti “h24” che

affacciano sulla pubblica via, che distribuiscono bevande e alimenti confezionati.

INVITA

la cittadinanza a limitare i propri spostamenti a comprovate esigenze lavorative od a situazioni di reale

necessità fatti salvi tutti gli spostamenti necessitati da motivi di salute.

AVVERTE CHE

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 280,00.