Da oggi a Manfredonia scatta la chiusura anticipata di bar e ristoranti. La chiamiamo chiusura anticipata perchè non ci piace il termine coprifuoco che rimanda a ben altri periodi e situazioni. Da questa saera e fino al prossimo 13 novembre
, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 13 novembre 2020 – con possibilità di
reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica – ai sensi del d.l. 25 marzo 2020, n.19, convertito in legge n.35/2020, il divieto di stazionamento per le persone, dalle ore
21:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, nelle sotto indicate zone della città:
Porto turistico e Lungomare di Siponto
Via del Rivellino
Via Torre dell’Annunziata, nel tratto da Coso Roma a Corso Manfredi;
Via Santa Maria delle Grazie
Torrione di Santa Maria delle Grazie, anche nella parte che si affaccia su Via Antiche Mura
Piazzetta mercato
Piazza del Popolo
Parco giochi
Villa comunale, da Via Stella a Via dell’Arcangelo
Rotonda e Viale Miramare
Via Santa Restituta, in particolare nell’area del mercato rionale
Area mercato settimanale di Via Scaloria
È comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l’accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Sono chiusi dalle 21.00 alle 5.00 di tutti i giorni i distributori automatici cosiddetti “h24” che
affacciano sulla pubblica via, che distribuiscono bevande e alimenti confezionati.
INVITA
la cittadinanza a limitare i propri spostamenti a comprovate esigenze lavorative od a situazioni di reale
necessità fatti salvi tutti gli spostamenti necessitati da motivi di salute.
AVVERTE CHE
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 280,00.