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“GLI STABILIMENTI BALNEARI NON SI SMONTANO ALMENO FINO AL 31 DICEMBRE”. L’ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA LA SENTENZA DEL TAR DI LECCE”.

Un nuovo provvedimento arricchisce di contenuti il faldone virtuale di atti della giustizia amministrativa che, in vario modo e con diversi risultati, riguarda il mondo della balneazione. Questa volta, si tratta di un’ordinanza che giunge dai magistrati di Palazzo Spada e riguarda la possibilità di mantenere le strutture. Sia pure, fino al 31 dicembre di quest’anno.

L’ordinanza, pronunciata dalla sesta Se­zione del Consi­glio di Stato – Giancarlo Montedoro presiden­te, Vincenzo Lopilato estensore – rigetta l’istanza cautelare propo­sta dal Ministero per i beni e le at­tività culturali e il turismo, che nel caso di specie rappresenta la Soprintendenza alle belle arti e al paesaggio. Il relativo ricorso mira a fare riformare la sentenza pronun­ciata lo scorso 1 febbraio dalla prima Se­zione del Tar Lecce, con presidente ed esten­sore Antonio Pasca, e riguarda ima con­cessione demaniale marittima nel Comune di Castrignano del Capo.

Lo stesso è competente sul territorio di Santa Maria di Leuca, sul cui demanio insiste di fatto la concessione di circa 700 metri quadrati rilasciata alla società Capo di Leuca. Si tratta di ima spiaggia libera con servizi, su cui il concessionario ha rea­lizzato un chiosco bar e servizi, previo permesso di costruire e relativa autoriz­zazione paesaggistica. A febbraio 2019 la società ha segnalato al Comune di volersi avvalere del diritto di mantenere le strut­ture montate per l’intero anno e fino al 1 dicembre di quest’anno, a norma dell’ormai famosa legge 145 del 2018.

Il successivo diniego è stato annullato con un’articolata sentenza del Tar Lecce – che l’ordinanza del Consiglio di Stato conferma impeccabile – contro la quale è ricorso il Ministero, con tutta evidenza in relazione ai passaggi che riguardano la Soprintendenza. In proposito, il presidente Pasca aveva ri­levato che il mantenimento delle strutture non si riferiva a nuove opere, bensì a strut­ture e manufatti già in essere e, sia pure con prescrizione di smontaggio al termine delle stagioni estive, supportati da titolo edilizio già rilasciato e da autorizzazione paesag­gistica. In ogni caso, era fatta comunque salva la piena possibilità di esercizio in qualunque momento dei poteri di controllo e di vigilanza di chi aveva rilasciato i titoli.

Come detto, il Tar rimarcava, anche con riferimento al dettato costituzionale, che la conservazione delle strutture sul demanio era limitata all’imminente 31 dicembre. Ma la nuova ordinanza del Consiglio di Stato si presterà sicuramente ad analisi e appro­fondimenti mirati a valutare quali conseguenze giuridiche potrà comunque avere sulla controversa materia, sempre in di­venire, delle concessioni demaniali balnea­ri e, più in generale, turistiche.

Giuseppe Albahri

gazzettamezzogiorno