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GREEN PASS IN RISTORANTI E PALESTRE CON IL DOCUMENTO D’IDENTITÀ: COME FUNZIONA E CHI CONTROLLA

I gestori dei locali pubblici dovranno verificare che i clienti abbiano il green pass, però non dovranno chiedere il documento di identità. I controlli sull’autenticità della certificazione verde spettano infatti alle forze dell’ordine. Il dubbio era nato perché sul decreto approvato dal governo non si fa cenno all’obbligo per ristoratori e titolari delle altre attività di accertare le generalità del cliente, ma l’applicazione utilizzata per scansionare il green pass contiene un’indicazione diversa. Sulla schermata che compare dopo aver inquadrato il Qr code del certificato è infatti scritto: «Per completare la verifica è necessario confrontare i dati anagrafici sotto riportati con quelli di un valido documento di identità». E questo aveva provocato la rivolta dei ristoratori: «Non siamo poliziotti».

LA CIRCOLARE

Dopo giorni di consultazioni tra gli uffici legislativi di palazzo Chigi e dei ministeri competenti, una circolare del capo di gabinetto del Viminale, il prefetto Bruno Frattasi, chiarirà oggi le modalità per l’accesso in tutti i luoghi dove è obbligatoria la certificazione verde. Regole che variano a seconda dei posti in cui si va.

LUOGHI AL CHIUSO

Il decreto entrato in vigore il 6 agosto obbliga ad avere il certificato di immunità per entrare in tutti quei luoghi a rischio assembramenti: bar e ristoranti al chiuso, cinema, teatri, sale da concerto, mostre, musei, luoghi della cultura, palestre e piscine coperte, palazzetti, stadi, impianti sportivi, centri termali.

IL GREEN PASS

Sono tre le condizioni per ottenere il lasciapassare: aver fatto almeno una dose di vaccino nei precedenti nove mesi, essere guariti dal Covid da non più di sei mesi, oppure essersi sottoposti a tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

AUTHCODE

Chi ha i requisiti per la certificazione verde Covid-19 e non ha ricevuto o ha smarrito l’sms o l’email, può recuperare l’«authcode» in autonomia. Basterà accedere alla nuova applicazione attiva sul sito www.dgc.gov.it inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell’evento che ha generato la certificazione verde (data dell’ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo).

TESSERA SANITARIA

Una volta ottenuto l’«authcode» si potrà scaricare la certificazione verde sempre dal sito www.dgc.gov.it con la tessera sanitaria o attraverso l’app Immuni.

IL DOCUMENTO D’IDENTITÀ

All’ingresso di tutti questi luoghi bisognerà consegnare il green pass, ma titolari e gestori non possono e non devono chiedere il documento di identità per verificare che il certificato appartenga effettivamente a chi lo ha esibito.

LA VERIFICA

In attesa della circolare del Viminale è Palazzo Chigi a far sapere che «tutte le forze dell’ordine saranno impegnate nel far rispettare il green pass». I furbi sono avvisati, anche perché il certificato, convalidato dal Qr code, contiene le generalità del portatore, dal sesso all’età anagrafica. Spetterà alle forze dell’ordine — con controlli a campione — accertare che il certificato sia stato presentato dal titolare effettivo.

LE SANZIONI

Il cittadino trovato in un locale pubblico senza green pass rischia la multa da 400 a 1.000 euro. Se il green pass è contraffatto o comunque non coincide con il documento di identità si può essere denunciati per falso. Il gestore che fa entrare un cliente senza green pass oltre alla multa, rischia la sanzione amministrativa della chiusura da 1 a 10 giorni «dopo due violazioni commesse in giornate diverse, alla terza violazione».

SCUOLA E UNIVERSITÀ

Dall’1 settembre l’obbligo di green pass è esteso anche agli insegnanti e al personale Ata delle scuole, ai professori e al personale degli atenei e agli studenti universitari. La mancanza del green pass è considerata «assenza ingiustificata» e «a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso, e non sono dovuti nè la retribuzione né altro compenso o emolumento». I controlli sono affidati «ai dirigenti scolastici, i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia, delle scuole paritarie e delle università», che in caso di violazione rischiano la sanzione da 400 a 1.000 euro.

NAVI, TRENI, AEREI

Dall’1 settembre (e fino al 31 dicembre) è tassativamente richiesta la certificazione verde per salire su aerei, navi, traghetti (Stretto di Messina escluso), treni Intercity e ad alta velocità. Green pass obbligatorio anche per gli autobus a lunga percorrenza che collegano «più di due regioni». Non c’è invece alcun obbligo per il trasporto pubblico urbano, vale a dire autobus, metropolitane e tram. Per salire sulle navi e sugli aerei attualmente è già prevista la presentazione del documento d’identità. La circolare del Viminale dovrà adesso chiarire se diventerà obbligatorio anche per i treni.

corrieredellasera