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GREEN PASS OBBLIGATORIO DAL 15 OTTOBRE. LE REGOLE DEL NUOVO DECRETO PER IL LAVORO: MULTE FINO A 1.500 EURO, TAMPONI A PREZZO CALMIERATO

Approvato il decreto che entra in vigore il 15 ottobre ed estende il certificato verde a tutto il mondo del lavoro: 23 milioni di persone, anche colf, baby sitter e tassisti. I trasgressori sospesi e senza stipendio, ma non è previsto il licenziamento

Dopo giorni di tensioni e divisioni il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il nuovo decreto che estende il green pass a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre. Una svolta, che vede l’Italia fare da pioniera in Europa. Ora la certificazione verde è obbligatoria per 23 milioni di persone: lavoratori della Pubblica amministrazione, delle aziende private grandi e piccole, autonomi come i tassisti, baby sitter, colf, badanti. Anche i professionisti, dal 15 ottobre, dovranno avere il passaporto vaccinale. L’imposizione si applica pure «a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni», anche sulla base di contratti esterni.

Per essere esentati serve il certificato medico. Molto dure le sanzioni, che arrivano fino alla sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Restano aperti alcuni nodi. La prima riguarda il lavoratore in smart working. Al momento non è stato stabilito se deve avere il green pass e dunque lo decideranno i ministri Brunetta e Speranza in apposite linee guida che saranno firmate da Draghi. Rimane da definire anche il periodo di assenza ingiustificata per i magistrati che potrebbe essere di 15 giorni.

COME SI OTTIENE IL GREEN PASS?

Il green pass si ottiene quando sono passati 14 giorni dopo la prima dose di vaccino. Oppure, sottoponendosi a un tampone molecolare (validità della certificazione 72 ore), o antigenico (validità 48 ore).
Il nuovo decreto chiarisce all’articolo 5 la durata della certificazione verde in caso di contagio. Se il lavoratore contrae il Sars-CoV-2 dopo la seconda dose di vaccino, l’aver contratto il virus vale come terza dose: in questo caso il green pass è valido dodici mesi. Se ci si ammala di Covid «oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino» è rilasciato il green pass e «ha validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione». Ma questa fattispecie non vale se, tra la prima dose e la malattia, non sono passate due settimane.
Ovviamente il passaporto vaccinale è rilasciato anche a tutti coloro che hanno completato il ciclo di immunizzazione.
Il governo ha anche modificato la norma che prevedeva il rilascio del green pass (con la durata di dodici mesi) per chi è stato malato e si sottopone a una dose soltanto di vaccino. Fino a ieri — prima del via libera in Consiglio dei ministri all’unanimità, — dovevano passare 14 giorni dal giorno della prima dose. Con il nuovo provvedimento in vigore dal 15 ottobre, invece, le due settimane di attesa non sono più necessarie: chi ha contratto il virus e dopo la malattia fa la prima dose di vaccino, non deve più aspettare e può ottenere subito il rilascio della certificazione verde.

I TAMPONI MOLECOLARI VALGONO PER 72 ORE, 48 PER GLI ANTIGENICI

I tamponi molecolari avranno validità 72 ore. I test rapidi (antigenici) 48 ore e rimangono a pagamento, anche se a prezzo calmierato. Il costo è di 8 euro per i minori e 15 euro per gli adulti. Saranno invece gratuiti per le persone «fragili».
Secondo il nuovo decreto «le farmacie sono tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa».
Sono previste sanzioni per chi non rispetta questa norma: «In caso di inosservanza della disposizione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni».

Sui tamponi gratuiti il decreto prevede invece che «nel limite di spesa autorizzato, al fine di assicurare l’esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti Sars-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministro della Salute, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi». Lo stanziamento dovrà essere deciso nei prossimi giorni.

L’ENTRATA IN VIGORE TRA UN MESE

Il decreto sul green pass entra in vigore il 15 ottobre. La scelta di attendere un mese dall’approvazione avvenuta ieri in Consiglio dei ministri è stata fatta per consentire a chi non si è ancora sottoposto alla prima dose di vaccino di poter effettuare la prenotazione e attendere la prima iniezione.
Su richiesta del ministro Dario Franceschini e del titolare dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, che hanno sollecitato di portare la capienza al 100 %, il governo ha deciso di «riesaminare le misure di distanziamento e valutare l’aumento della capienza per i luoghi che ospitano attività culturali, come cinema, teatri» e attività sportive, quindi stadi e palazzetti dello sport. Si è così deciso di chiedere un parere al Comitato tecnico scientifico che dovrà esprimersi entro il 30 settembre in modo da poter eventualmente riscrivere i protocolli anche per i concerti.

Attualmente per gli impianti sportivi sono state fissate le seguenti regole:
-in zona bianca, «la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso».
-In zona gialla «la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso».
Nei luoghi dello spettacolo — cinema, teatri e sale concerti — attualmente vige l’obbligo di mascherina e la regola del distanziamento di almeno un metro per chi non è convivente che riduce la capienza massima.

Il green pass nel settore pubblico

A CHI SI APPLICA – L’obbligo di green pass si applica a tutto il personale della pubblica amministrazione comprese «le Autorità amministrative indipendenti, la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale». Il Quirinale, le Camere e la Corte costituzionale, che hanno autodichia, cioè si autogovernano, sono stati invitati ad adeguarsi e dovranno decidere la data di entrata in vigore.

LA MAGISTRATURA- L’obbligo di green pass viene esteso anche agli uffici giudiziari e dunque vale per «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie» che non potranno accedere se «non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde». L’obbligo è stato esteso anche ai magistrati onorari. Non è stato introdotto l’obbligo per chi invece frequenta le aule di giustizia, in particolare imputati, testimoni e pubblico.

I CONTROLLI- I datori di lavoro «definiscono,entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi». Per i lavoratori esterni e per i volontari spetta ai propri datori di lavoro «verificare il rispetto delle prescrizioni».

LE MULTE – Il lavoratore pubblico che non ha il green pass « è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione». Dopo 5 giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e la retribuzione non è dovuta dal primo giorno di sospensione. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Chi viene sorpreso senza green pass sul luogo di lavoro rischia una sanzione da 600 a 1.500 euro. I lavoratori che non effettuano i controlli rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro.

IL GREEN PASS NEL SETTORE PRIVATO

A CHI SI APPLICA – Il decreto prevede che «sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta il green pass, coloro che svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato». Oltre ai dipendenti delle aziende, la lista comprende dunque colf, baby sitter e badanti, ma anche titolari e dipendenti degli studi professionali – avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri – e tutti i titolari di partite Iva. La norma sull’obbligo di certificazione è estesa ai consulenti che al momento dell’ingresso negli uffici e nelle aziende devono esibire la certificazione verde.

BAR, RISTORANTI E PISCINE Ai titolari e ai dipendenti dei locali dove l’obbligo di green pass era finora previsto soltanto per i clienti, è stato estesa l’imposizione di avere la certificazione verde. La norma vale per ristoranti e bar, palestre, piscine, circoli sportivi, lavoratori dello spettacolo e delle sale da gioco. Dovranno avere il green pass anche i tassisti, i conducenti dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza e quelli del trasporto locale. Obbligatorio anche per chi lavora nei negozi, nelle farmacie, nei tabaccai e nelle edicole.

I CONTROLLI – Per i dipendenti privati sono i datori di lavoro a dover garantire il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Per chi effettua prestazioni esterne il controllo spetta al proprio datore di lavoro.

LE SANZIONIIl lavoratore che non ha il green pass è sospeso. Non ha conseguenze disciplinari e mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore che viola l’obbligo rischia la sanzione da 600 a 1.500 euro. I datori di lavoro che non dispongono controlli e verifiche rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto del sostituto e non oltre dieci giorni.

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