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MANFREDONIA/OBBLIGO DI DENUNCIA PER SCARICHI FOGNARI: REATO AMBIENTALE

Maxi multa UE all’Italia per gli scarichi fognari in mare.  Il nostro paese condannato a 100 milioni di euro a semestre finché non adeguerà i depuratori alla direttiva europea, indagini da parte degli ispettori CIVILIS.

Manfredonia: Riviera Sud – Sciali delle Rondinelle “Di Lauro”; Sciale degli Zingari; Camping Lido Salpi; Camping Tellina; Camping La Bussola; L’Oasi Lago Salso; Scalo dei Saraceni; Villaggio Ippocampo, varie aziende agricole e zootecniche, ancora a tutt’oggi non sono collegati ad un sistema fognario in quando inesistente, APQ ha provveduto tramite il PNR e partirà questa estate i lavori di scavo e messa in opera della tubazione dalla riviera sud di Manfredonia fino al depuratore per permettere tutti di allacciarsi e non inquinare le falde, i canali, torrenti e il nostro mare del golfo di Manfredonia.

Intanto siamo arrivati al 2022 le precedenti amministrazioni comunali non hanno mai fatto nulla di concreto per migliorare il nostro amato territorio, quale unica risorsa da tutelare e valorizzare.

Il Comandante degli ispettori Ambientali Territoriali della CIVILIS è soddisfatto dell’opera programmata, ma è arrabbiato in quando a tutt’oggi si chiede dove vanno a finire gli scarichi fognari? Inoltre aggiunge: La questione che si intende affrontare in questa sede concerne il rilevamento in entrata – da parte di una società pubblica, gestore del servizio idrico integrato – di valori di sostanze inquinanti superiori rispetto ai limiti tabellari, i quali non mutino all’esito del processo di depurazione.

Tale evenienza impone la necessità di approfondire diversi aspetti giuridici, fondamentali per approdare a un’analisi della situazione de qua convincente ed esaustiva. La peculiarità delle misure di prevenzione discende da due elementi fondamentali, tra loro concorrenti: da un lato, vi deve essere un pericolo concreto e attuale di un danno che non si sia ancora verificato e, dall’altro, gli accorgimenti da adottare devono consistere in interventi realizzabili in situazioni di estrema urgenza.

Deve, perciò, escludersi che ricorra la necessità di attività di prevenzione quando un danno si sia già verificato, come, ad esempio, quando la contaminazione o la sua migrazione siano fenomeni già in essere da tempo – dovendo, invece, in questo caso, farsi ricorso alla messa in sicurezza .  In queste ipotesi, perciò, non si tratterà più di prevenire un danno, ma di limitarne le conseguenze, nelle more dell’attuazione di più incisive e definitive misure di ripristino.

Al contrario, nel caso delle misure di prevenzione, si versa in una situazione in cui – per un dovere di solidarietà sociale – viene richiesto al soggetto che ne abbia la possibilità di intervenire su di una fonte di rischio, a prescindere da una sua responsabilità connessa a un illecito. Potrebbe, perciò, parlarsi di una c.d. responsabilità da posizione, disancorata tanto dal dolo quanto dalla colpa.