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ACQUISTO PRIMA CASA E MUTUO, IL CONTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE COPPIE: TUTTE LE NOVITÀ

Acquisto prima casa e comunione di beni

L’amore non sempre dura a lungo, ma le tasse non spariscono mai. Per cui prima di convolare a nozze sarebbe opportuno sempre valutare se sia più opportuna la comunione o la separazione dei beni. Entrambe le soluzioni hanno pro e contro ma di sicuro la scelta della comunione apre problemi non indifferenti se uno dei coniugi possiede già una casa acquistata con agevolazioni fiscali. Con la risposta del 1° agosto al quesito numero 400 fatta da un contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha sciolto, in senso restrittivo, alcuni dubbi sulle condizioni di fruibilità delle agevolazioni sulla prima casa quando uno dei coniugi possegga già un’altra abitazione.

Cosa succede se uno dei coniugi ha un’altra casa

Per ottenere le agevolazioni prima casa sull’acquisto di un’abitazione non di lusso e per un eventuale mutuo legato all’acquisto è infatti necessario che il contribuente non sia «titolare neppure per quote e anche in regime di comunione legale dei beni del diritto di proprietà» o di un altro diritto reale su un’altra abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni. Il principio si estende anche all’ipotesi che uno dei coniugi possegga un’altra casa (ottenuta anche senza ricorso ad agevolazione) nello stesso comune in cui si acquista l’abitazione coniugale. Inoltre per l’Agenzia queste limitazioni si applicano anche al caso in cui uno dei coniugi abbia acquisito l’immobile prima del matrimonio o con mezzi interamente suoi.

Agevolazioni under 36: cosa cambia in comunione di beni

Che cosa significa tutto questo in concreto: che se si compra una casa da privato entrambi i coniugi dovranno pagare l’aliquota di registro del 9% e non quella agevolata del 2%. Se si compra in regime di Iva si pagherà il 10% e non il 4%. In caso di mutuo pagheranno l’imposta sostitutiva al 2% sull’importo mutuato e non all’aliquota agevolata dello 0,25%. Inoltre, saltano le agevolazioni in vigore per gli under 36 con Isee inferiore a 40 mila euro, che prevedono l’eliminazione dei costi di passaggio (nessuna imposta in caso di acquisto da privato, detraibilità integrale dell’Iva se si compra dal costruttore); eliminazione dell’imposta sostitutiva sui mutui, accesso alle agevolazioni sui mutui con basso apporto di capitale.

corrieredellasera