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CHIUDERE BALCONI O VERANDE? OGGI È POSSIBILE SENZA PERMESSI

Edilizia libera per l’installazione delle vetrate panoramiche amovibili, ovvero le Vepa. Un emendamento alla legge di conversione del decreto Aiuti bis, approvato in Senato (che modifica il Testo Unico Edilizia), ha fatto rientrare questa particolare categoria di vetrate nei lavori che non necessitano di un permesso dal Comune.

La novità riguarda, come detto, le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti. Questa categoria di vetrate sono dette “Vepa”, acronimo usato indicare, appunto, le vetrate panoramiche amovibili installate per la ridurre le dispersioni termiche e per il risparmio energetico, ma anche per la messa in sicurezza e per una maggiore fruizione di verande e balconi. Queste strutture permettono di schermare, ombreggiare e di coibentare parzialmente, migliorando le prestazioni energetiche di una parte dell’edificio, ma anche di impermeabilizzare dalla pioggia i balconi e le logge. In genere questi sistemi sono scorrevoli e si aprono e chiudono a seconda del bisogno. La loro principale caratteristiche è quella di poter essere rimovibili.

Questo tipo di vetrate finora si trovavano in una sorta di limbo, alla mercé cioè delle interpretazioni dei vari Comuni: per alcuni infatti si potevano installare senza problemi, per altri l’autorizzazione veniva negata perché erano considerate un modo per aumentare i volumi dell’abitazione. Ora, con l’inserimento nell’edilizia libera, installare queste vetrate diventa più facile.

Come detto, quello dei volumi era un elemento che gettava ambiguità sull’installazione delle vetrate panoramiche. L’emendamento ha chiarito che le “Vepa”, assolvendo a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, non modificano i volumi dell’appartamento o della villetta. E questo rimane un vincolo alla loro installazione: L’emendamento, infatti, specifica che le “Vepa” sono permesse nell’edilizia libera purché : «non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento edilizio tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile».