Menu Chiudi

VIESTE/ VITTORIA AL TAR PER IL TITOLARE DEL LIDO MARILUPE, ANNULLATI ATTI DEL COMUNE “LA PROTESTA DEL FRATELLO NON GIUSTIFICA LA REVOCA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE

Lo scorso anno l’amministrazione Nobiletti dichiarò decaduta la concessione demaniale e mise i sigilli insieme alla Guardia costiera, il giudice ha ora dato ragione al privato.

Lo scorso anno raccontammo la vicenda del forte scontro, scatenandosi a Vieste, tra il Comune e i fratelli Notarangelo. Uno, Girolamo, era coinvolto in quanto concessionario titolare del Lido Marilupe, situato sul lungomare Europa, il secondo, Giuseppe, si rese invece protagonista di una singolare protesta pacifica in spiaggia contro la palificazione di un arenile libero adiacente al lido Marilupe.

Adesso il TAR ha dato ragione al titolare del Lido, annullando gli atti assunti dall’ente municipale. La sentenza è stata pubblicata lo scorso 29 gennaio dopo la discussione svoltasi a dicembre. Il viestano aveva presentato lo scorso anno ricorso contro la Regione Puglia (non costituitasi in giudizio) , la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia e il Comune di Vieste, difeso dall’avvocato Michele Fusillo, chiedendo l’annullamento  – previa sospensione dell’efficacia dell’ordinanza dirigenziale del Settore tecnico comunale risalente al 28 agosto scorso che dichiarò la decadenza della concessione demaniale marittima del 2008, nonché l’annullamento degli atti connessi.

Da ultimo, a settembre scorso, la Polizia locale, aveva apposto i sigilli e stilato un verbale di esecuzione coattiva insieme gli uomini della Capitaneria.

Il titolare del lido impugnò subito il provvedimento di decadenza-sanzione dalla concessione demaniale marittima, consistente nella prestazione di servizi su una posizione di spiaggia libera, motivato in ragione di talune contestate violazioni nell’esercizio della stessa e segnatamente per non aver impedito al proprio fratello Giuseppe Notarangelo di inscenare  manifestazioni di protesta sulla spiaggia libera, dispiegando sull’arenile uno striscione con la scritta “Giù le mani dalle spiagge libere attrezzate per immobilismo delle istituzioni”.

Gli fu perciò addebitato il cattivo uso e l’inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione . Il sindaco Giuseppe Nobiletti, intervistato da l’Attacco, parlò di “abusi da pare di entrambi” confidando nel TAR.

Ma il giudice amministrativo, dopo aver accolto lo scorso anno la domanda cautelare e sospeso l’efficacia degli atti in considerazione della tenuità del fatto, adesso ha ritenuto nel merito che il ricorso sia fondato. Un esito opposto a quello atteso dal Comune.

In primis il TAR ha sottolineato come la Capitaneria di porto di Manfredonia abbia svolto un ruolo attivo nel procedimento sanzionatorio e ne ha dato fattiva esecuzione, fornendo idoneo supporto operativo. Dunque il Ministero “non si è limitato  a svolgere funzioni di polizia , intervenendo per contenere le proteste innescate, bensì ha contribuito, con propri accertamenti, ad emanare e ad attuare il provvedimento di revoca”.

In secondo luogo, al centro della vicenda c’è stata la reiterata protesta effettuata dal fratello Giuseppe Notarangelo, che avrebbe – a detta del Comune – costituito un concreto “cattivo uso” della concessione demaniale, o comunque una certa inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione demaniale, o imposti da norme di legge o regolamenti, riconnessi al non aver impedito la singolare azione di protesta del fratello, che si sarebbe incatenato alla torretta di salvamento, ubicata nella spiaggia libera, antistante, la zona in concessione, ove staziona il titolare della stessa , al fine di offrire servizi vari ai bagnanti ed avventori.

“Emerge come la protesta inscenata sia stata messa in atto dal fratello del titolare, per motivazioni sconosciute, e che la stessa sia stata arginata e, comunque sia, si sia conclusa in tempi consoni, grazie all’intervento di operazioni della Polizia locale e della Guardia costiera, intervenuti anche su impulso del ricorrente, attivatosi sia pur ovviamente con un certo disappunto dato il legame familiare sussistente”, sottolinea il TAR nella sentenza.

“Non si comprende in quali termini un simile episodio, ancorchè reiterato, possa essere ritenuto  in se stesso un cattivo uso del bene demaniale concesso ovvero anche una forma di inadempienza, talmente grave, da comportare la esiziale revoca-sanzione della concessione, privato cittadino, certo non poteva usare la forza, per arginare in protesta, e che, nel caso di specie, alcun rimprovero può essergli addossato per i fatti di terzi, peraltro avvenuti sulla spiaggia libera, così come sul suolo pubblico in genere vengono a manifestarsi, per i più svariati motivi, forme di protesta e/o di libera associazione variamente connotata”, aggiunge  il giudice amministrativo di primo grado.

“In tal senso, il supporto motivazionale del provvedimento oggetto di impugnazione si appalesa insufficiente a suffragarne la legittimità, sia per violazione delle richiamate norme, sia per sviamento della causa tipica e dell’interesse pubblico, nonché per travisamento, in quanto sancisce la misura cauta più che sproporzionata, rispetto al fatto. Non emerge dal testo del provvedimento gravato alcun altra motivazione, per cui la difesa opposta dal Comune, allorchè introduce il tema di (presunte) pregresse irregolarità nella voltura del titolo di concessione, rimane fuori dal perimetro del potere esercitato dall’atto autorizzativo adottato e non può quindi sostanziare alcuna inammissibile etero-integrazione della motivazione del provvedimento nel processo amministrativo”.

Ecco perché a detta del TAR “il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente annullamento degli atti.

Il Comune di Vieste è stato condannato anche alle spese per 1.500,00 €, invece compensate rispetto al Ministero.

l’attacco