Bari, 3 aprile 2025 – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, ha accolto il ricorso presentato dalla società Barium Bay S.r.l. contro il silenzio inadempimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in relazione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione di un parco eolico off-shore nel Mare Adriatico meridionale.
Il progetto, ambizioso e strategico, prevede l’installazione di 74 aerogeneratori da 15 MW ciascuno, per una potenza complessiva pari a 1.110 MW, lungo un tratto di costa compreso tra i Comuni di Vieste e Monopoli. L’iniziativa rientra tra quelle inserite nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), nonché nei programmi di transizione ecologica sostenuti dal PNRR.
La società proponente aveva presentato l’istanza di avvio del procedimento di VIA il 10 agosto 2023, ricevendo riscontro di procedibilità il 12 settembre successivo. Da allora, il procedimento ha seguito un iter articolato che ha incluso due fasi di consultazione pubblica, richieste di integrazioni da parte della Commissione tecnica PNRR–PNIEC e del Ministero della Cultura (MIC), nonché il rilascio, in data 27 giugno 2024, del parere favorevole con prescrizioni da parte della Commissione stessa (parere n. 342/2024).
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Nonostante la conclusione della fase istruttoria e il decorso dei termini di legge, il MASE non ha adottato il provvedimento finale di VIA. Di fronte a tale inadempienza, Barium Bay ha adito il TAR per ottenere il riconoscimento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine all’amministrazione di pronunciarsi.
Con la sentenza n. 460/2025, pubblicata il 3 aprile 2025, il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la violazione dei termini perentori previsti dall’art. 25 del d.lgs. 152/2006, che regola i procedimenti di VIA. Il collegio giudicante ha ribadito che, in assenza di provvedimenti ostativi o dissensi formali da parte delle amministrazioni coinvolte, l’Amministrazione procedente ha l’obbligo di concludere il procedimento anche in presenza di silenzi da parte di altri enti, richiamando in tal senso l’art. 17-bis della legge n. 241/1990, che disciplina il meccanismo del silenzio-assenso.
Secondo il TAR, l’inerzia del MASE non è giustificabile né da eventuali sovraccarichi organizzativi né dalla gestione di numerose altre istanze. Tali elementi non possono incidere sulla legittimità del procedimento, né ostacolare l’obbligo di pronunciarsi nei termini stabiliti. La Corte ha richiamato in merito anche recenti pronunce giurisprudenziali del Consiglio di Stato.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’illegittimità del silenzio e ha ordinato al Ministero di adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza della parte ricorrente potrà essere nominato un commissario ad acta, che subentri nell’adozione dell’atto.
Il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite, riconoscendo la particolare complessità tecnica e amministrativa del procedimento, che coinvolge più livelli istituzionali e rilevanti interessi pubblici in materia ambientale, energetica e paesaggistica.
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