Ai Ministri dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e della Salute.
Premesso che:
• il Parco Nazionale del Gargano costituisce un patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale ed economico di valore inestimabile, con uliveti e agrumeti secolari che richiedono potature annuali;
• l’articolo 2, comma 4, della legge della Regione Puglia 12 dicembre 2016, n. 38, recante “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”, vieta nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre l’accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall’attività agricola e forestale, imponendo la pratica della cippatura ovvero trinciatura presso il sito di produzione.
Nel restante periodo, dal 1° ottobre al 31 maggio, è possibile bruciare sul sito di produzione residui vegetali derivanti dall’attività agricola e forestale, raggruppati in piccoli cumuli e non superiori a tre metri steri giornalieri per ettaro, purché le operazioni siano effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale esaurimento della combustione.
Nelle aree naturali protette e nei siti “Natura 2000”, le stoppie e i residui vegetali derivanti dalle attività selvicolturali agricole non possono essere bruciati e devono essere cippati o trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari certificati dall’Osservatorio fitopatologico regionale o in evidenti condizioni di impossibilità a eseguire altro tipo di distruzione, certificate dalla Sezione foreste regionale;
• inoltre, l’articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, dispone che «Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti».
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata, e i Comuni o le amministrazioni competenti possono sospendere, differire o vietare tale attività qualora sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli o rischi per la salute pubblica;
• il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che l’abbruciamento dei residui vegetali è pratica agricola lecita solo se rispetta precise condizioni: deve riguardare materiali naturali non pericolosi, non superare la quantità di tre metri steri per ettaro al giorno, essere effettuata nel luogo di produzione e avere finalità di riutilizzo agronomico; essa è comunque vietata nei periodi di massimo rischio incendi e può essere ulteriormente limitata dalle amministrazioni locali;
• la quasi totalità del territorio del promontorio del Gargano è interessato da Zone Speciali di Conservazione (ZSC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) nonché dall’area naturale protetta del Parco Nazionale del Gargano e, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale n. 38/2016, i residui vegetali derivanti dalle attività selvicolturali agricole non possono essere bruciati e devono essere cippati o trinciati in loco;
• la bruciatura controllata delle potature, tradizionale pratica agricola, rappresenta tuttavia un efficace metodo di difesa fitosanitaria e di prevenzione di incendi e patogeni, specialmente nei terreni montuosi e rocciosi del Gargano, dove le alternative di cippatura e trinciatura risultano spesso impraticabili e costose;
• il divieto assoluto di tale pratica sta favorendo l’abbandono dei terreni, l’aumento del rischio incendi e la diffusione di malattie come la rogna dell’olivo e altre fitopatie;
• la Commissione Europea, pur promuovendo la riduzione delle emissioni, ammette la bruciatura controllata in casi eccezionali per la salute delle colture, se svolta con adeguati protocolli di sicurezza;
• l’abbandono dei terreni agricoli, anche per norme non adattate alle specificità locali, aggrava il rischio di frane, erosione e desertificazione.
Considerato che:
• la Xylella fastidiosa, già devastante per il Salento e parte della Murgia, ha raggiunto la provincia di Foggia, con 47 ulivi infetti accertati in agro di Cagnano Varano, nel cuore del Parco del Gargano;
• il batterio è stato identificato con certezza dal Centro di Ricerca “Basile Caramia”, dal Dipartimento SAFE dell’Università di Foggia e dal CNR di Bari, individuando la sottospecie pauca;
• l’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, in base al D.lgs. n. 19/2021 e al Regolamento (UE) 2020/1201, ha istituito con Determinazione n. 181/DIR/2025/00167 un’area delimitata a Cagnano Varano, imponendo misure urgenti di eradicazione e contenimento;
• il quadro normativo rende oggi necessario valutare una deroga temporanea alle restrizioni regionali sulla bruciatura, per consentire agli agricoltori del Gargano di attuare adeguate pratiche fitosanitarie;
• i costi di trinciatura e cippatura, ove realizzabili, risultano insostenibili per i piccoli produttori, la maggioranza delle aziende locali, determinando di fatto l’impossibilità di rispettare la norma e l’abbandono delle colture;
• occorre prevedere misure differenziate per i territori montani e per i parchi naturali, con regole più flessibili rispetto alle aree pianeggianti;
• senza un intervento immediato, la diffusione della Xylella fastidiosa potrebbe arrecare danni irreversibili all’agricoltura, all’ambiente e al turismo del territorio.
Ritenuto che:
• il Parco Nazionale del Gargano rappresenta un’eccellenza ambientale e agricola della Puglia e dell’Italia, la cui tutela richiede azioni urgenti e coordinate;
• l’esperienza del Salento ha mostrato come ritardi o rigidità amministrative possano portare alla perdita di un patrimonio agricolo e culturale secolare.
Si chiede di sapere:
1. se i Ministri siano a conoscenza della situazione fitosanitaria del Gargano e dell’istituzione dell’area delimitata per Xylella fastidiosa sottospecie pauca a Cagnano Varano (FG);
2. se, considerate le caratteristiche orografiche e le esigenze fitosanitarie del Gargano, intendano attivarsi presso la Regione Puglia per concedere una deroga temporanea al divieto di bruciatura dei residui vegetali nelle aree del Parco e della Capitanata a rischio, garantendo sicurezza e rispetto delle tradizioni agricole;
3. se non ritengano opportuno promuovere un tavolo tecnico interistituzionale tra Ministeri competenti, Regione Puglia, Osservatorio fitosanitario, Ente Parco del Gargano e organizzazioni agricole, per definire misure straordinarie e coordinate di prevenzione, sanificazione e sorveglianza attiva;
4. se non intendano valutare l’inserimento del territorio del Gargano in un programma nazionale di contrasto al dissesto agroforestale e di sostegno all’agricoltura resiliente, con misure specifiche per i territori montani e parco-naturali, a tutela del paesaggio rurale e della continuità delle pratiche agricole tradizionali.



