Un errore nelle quote di partecipazione dell’RTI ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione della gara per la S.S. 89 Garganica.
Un errore nelle quote di partecipazione di un raggruppamento temporaneo può costare l’intera gara, anche quando l’impresa sostiene si tratti di una semplice “svista” di digitazione. Lo ribadisce il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) con la sentenza pubblicata il 30 dicembre 2025, che respinge l’appello della Aleandri spa e conferma la legittimità dell’annullamento in autotutela disposto da Anas sull’aggiudicazione della maxi procedura per la S.S. 89 Garganica.
L’appalto riguarda la realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e dell’asta di collegamento con il capoluogo dauno: 1° stralcio Manfredonia (km 172+000) – aeroporto militare di Amendola (km 186+000), comprensivo del servizio di monitoraggio ambientale in corso d’opera. La gara (CIG 96662287AF) era stata aggiudicata nel dicembre 2023 all’ATI con mandataria Aleandri e mandante Sideco.
Solo in una fase successiva, durante la verifica dei requisiti, è emersa una discrasia tra i requisiti economico-finanziari dichiarati e le quote di partecipazione ed esecuzione indicate nei documenti di gara. In particolare, Sideco aveva dichiarato una cifra d’affari pari a 33,3 milioni di euro, corrispondente – secondo la lex specialis – a una quota di partecipazione del 12,25%. Tuttavia, in un foglio Excel utilizzato per la ripartizione di alcune categorie scorporabili (OG6 e OS21) risultava indicata una quota del 40% (anziché del 10%), facendo così salire la partecipazione complessiva della mandante al 16%.
Per Anas – e per Anac, nell’ambito della vigilanza collaborativa – non si trattava di un mero refuso emendabile, ma di un dato idoneo a produrre un impegno di esecuzione non coperto dai requisiti posseduti. Da qui l’esclusione del raggruppamento e l’annullamento dell’aggiudicazione, con successiva nuova assegnazione della gara, nel maggio 2025, al Consorzio Valori, secondo classificato.
Nel ricorso in appello, Aleandri ha sostenuto che l’errore fosse materiale e facilmente riconoscibile: secondo la tesi difensiva, non avrebbe avuto senso dichiarare correttamente i requisiti nel DGUE per poi indicare una quota superiore tale da rendere l’offerta inammissibile. La stazione appaltante, a giudizio dell’impresa, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, anche alla luce dell’articolo 14 del disciplinare.
Il Consiglio di Stato, però, respinge questa impostazione. Per i giudici, l’errore materiale – per essere tale – deve emergere “ictu oculi”, cioè essere immediatamente riconoscibile senza necessità di interpretazioni o ricostruzioni. Nel caso di specie, la difformità non era limitata a un singolo foglio di calcolo, ma risultava presente anche nel mandato collettivo e negli atti che definivano le quote del raggruppamento. Non un inciampo isolato, dunque, ma un elemento idoneo a incidere sul contenuto dell’offerta e sul rapporto tra requisiti e impegni di esecuzione.
La Sezione richiama inoltre un principio consolidato: nei raggruppamenti temporanei i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti in misura coerente con le quote di esecuzione dei lavori. La carenza del requisito in misura corrispondente alla quota dichiarata da una mandante comporta l’esclusione dell’intero RTI, anche quando lo scostamento appaia minimo. Consentire una correzione ex post significherebbe alterare la par condicio tra i concorrenti e permettere una rimodulazione degli impegni non consentita.
Nel dispositivo, il Consiglio di Stato respinge l’appello principale, dichiara improcedibile quello incidentale e compensa le spese tra le parti. Per la Garganica, la pronuncia consolida l’esito della gara e ribadisce un principio operativo chiaro per le imprese: nelle procedure complesse, la precisione formale non è un dettaglio, ma parte integrante della concorrenza.
La sentenza si inserisce nel dibattito aperto con il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) sul rapporto tra principio del risultato e regole formali. Il Collegio riconosce la spinta antiformalistica del nuovo impianto normativo, ma ne delimita il perimetro: quando la correzione incide su elementi che definiscono la partecipazione del raggruppamento e la capacità di coprire le lavorazioni, non si è più di fronte a un chiarimento, bensì a una modifica sostanziale dell’offerta, incompatibile con l’eguaglianza tra i concorrenti.
Per le imprese, il messaggio è netto: i documenti di gara devono essere coerenti e univoci. Una volta presentata l’offerta, lo spazio per correggere è minimo. Nella partita della S.S. 89 Garganica, questa rigidità ha deciso l’esito.
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