Il TAR Puglia ha dato (ancora una volta) ragione ai proprietari di alcune strutture ricettive collocate nelle vicinanze del “Mistral Café” sul lungomare Europa a Vieste.
Con sentenza depositata oggi la prima Sezione del TAR Bari (relatrice la dott.ssa Rotondano) ha accolto il ricorso proposto da alcune strutture ricettive (difese dall’avvocato viestano Pasquale Chionchio) ubicate a ridosso di quell’attività.
I giudici amministrativi hanno sentenziato in ordine all’impossibilità che una struttura danzante possa collocarsi nelle vicinanze di strutture ricettive, peraltro da decenni preesistenti.
Nello specifico il Tribunale amministrativo regionale della Puglia ha annullato la delibera con cui il Consiglio comunale di Vieste aveva autorizzato l’uso temporaneo di una porzione del complesso commerciale “Mistral Cafè” per attività di dancing e discoteca sul Lungomare Europa.
La sentenza accoglie il ricorso presentato da tre società che gestiscono strutture turistico-ricettive limitrofe (Il Castellino, Villaggio Baia Turchese e Camping Arcobaleno) e cancella gli atti con cui il Comune aveva dichiarato di “pubblico interesse” il progetto proposto dalla società Gruppo Nobiletti Domenico & Noemi S.r.l.
Al centro della decisione vi è l’interpretazione dell’articolo 23-quater del Testo unico dell’edilizia, che consente ai Comuni di autorizzare usi temporanei in deroga agli strumenti urbanistici, ma solo a condizioni molto precise. Secondo il TAR, nel caso di Vieste tali condizioni non sussistono.
In particolare, i giudici hanno rilevato che l’area interessata: non è dismessa né in via di dismissione; non si trova in una zona degradata; non è oggetto di processi di rigenerazione urbana, come invece richiesto dalla norma.
La porzione di immobile destinata alla discoteca – spazi esterni pavimentati, tettoie, bar e servizi – risulta infatti già pienamente utilizzata e in buone condizioni manutentive, come emerso anche dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio.
Ulteriore profilo di illegittimità riguarda la durata dell’autorizzazione, fissata dal Comune in quindici anni. Una tempistica giudicata dal TAR «irragionevole ed eccessiva», incompatibile con il carattere eccezionale e realmente temporaneo dell’uso in deroga.
Secondo il Collegio, una deroga così lunga finirebbe per svuotare di efficacia la pianificazione urbanistica generale, alterando in modo stabile l’assetto del territorio.
Il TAR ha inoltre respinto tutte le eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Vieste, ritenendo: ammissibile il ricorso collettivo delle tre società, sussistente la vicinitas, cioè il collegamento territoriale con l’area interessata, provato l’interesse concreto ad agire, anche alla luce di precedenti giudizi e provvedimenti che avevano già accertato gravi problemi di impatto acustico legati ad attività di discoteca nella stessa zona.
Con la sentenza, il TAR ha dunque disposto l’annullamento della delibera consiliare, della relazione istruttoria dell’Ufficio tecnico e dello schema di convenzione approvato dal Comune.
Una decisione che riapre il confronto, a Vieste, sul delicato equilibrio tra sviluppo delle attività di intrattenimento e tutela della vocazione turistica e residenziale del lungomare.



