Presentato oggi in Senato il disegno di legge sui Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) dalla senatrice Annamaria Fallucchi, prima firmataria della proposta. La legge mira a ridare voce ai territori, alle tradizioni e alle comunità italiane, trasformando ogni pasto in un gesto di memoria, identità e cultura.
Il provvedimento nasce dal desiderio di rendere visibili e riconoscibili i tesori del nostro territorio, quei prodotti che raccontano la storia di borghi, campagne e microfiliere, e che spesso rischiano di perdersi tra i consumi veloci e anonimi. I PAT non sono solo ingredienti: sono memorie vive, mani laboriose, saperi tramandati di generazione in generazione.
La legge prevede l’istituzione di un marchio nazionale volontario, pensato per gli esercizi pubblici che scelgono di servire prodotti italiani di qualità, con particolare attenzione ai PAT. Ogni ristorante, ogni mensa, ogni caffetteria che aderirà diventerà custode di storie, profumi e sapori, trasformando un semplice pasto in un atto d’amore verso i territori e le persone che li abitano.
«Il cibo non è solo nutrimento – sottolinea la senatrice Fallucchi –. È memoria, cultura, appartenenza. Con questo disegno di legge vogliamo che ogni piatto racconti una storia, che ogni prodotto sia riconosciuto, amato e valorizzato».
La conferenza stampa di approfondimento si terrà il 5 febbraio in Senato, quando il provvedimento sarà illustrato con il sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra. Sarà l’occasione per raccontare al pubblico e ai media come ogni pasto possa diventare un piccolo viaggio attraverso l’Italia, un incontro con le radici, le comunità e la bellezza dei nostri territori.
TESTO COMPLETO
XIX Legislatura
DISEGNO DI LEGGE
Di iniziativa del Senatore FALLUCCHI, DE CARLO, MATERA, MELCHIORRE, COSENZA, AMIDEI, SIGISMONDI, DELLA PORTA, MENIA, ROSA, LEONARDI, SPINELLI, TUBETTI, ZEDDA, SATTA
“Disposizioni per il rafforzamento della Politica Agraria di Qualità,
la valorizzazione dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT)
e l’istituzione di un marchio nazionale volontario
per gli esercizi pubblici che utilizzano prodotti agroalimentari italiani di qualità”
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Onorevoli Senatori – Il presente disegno di legge nasce dalla volontà di rendere maggiormente riconoscibile e strutturale, soprattutto nel quotidiano, la Politica Agraria di Qualità, rafforzando il legame tra produzione agricola e consumo, e trasformando l’eccellenza italiana in un vantaggio competitivo diffuso.L’agricoltura e l’agroalimentare rappresentano, infatti, per l’Italia non solo un comparto produttivo essenziale, ma anche identità, coesione sociale, presidio del territorio e sovranità alimentare. Tuttavia, spesso, il valore prodotto dalle filiere di qualità non trova adeguato riconoscimento nella fase della somministrazione e del consumo: nei menù, nella ristorazione collettiva e nelle scelte quotidiane dei cittadini.In questo scenario, i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) costituiscono un patrimonio nazionale e territoriale di straordinario valore: espressione delle comunità locali, delle aree interne, delle microfiliere e della cultura materiale italiana. La proposta di legge intende collocare i PAT al centro di una politica di qualità stabile e moderna, rendendoli visibili, riconoscibili e verificabili nei luoghi del consumo.
Il provvedimento istituisce pertanto un marchio nazionale volontario destinato agli esercizi pubblici che impiegano in modo significativo prodotti agroalimentari italiani di qualità, con specifica valorizzazione dei PAT, insieme alle produzioni DOP, IGP, STG e biologiche.
La scelta politica è netta: premiare chi sceglie la filiera italiana e la qualità certificabile, non attraverso sussidi indistinti, ma tramite un sistema di trasparenza e reputazione pubblica chetutela i consumatori, sostiene gli operatori virtuosi,rafforza le filiere agricole nazionali e territoriali.
L’intervento è concepito:
•nel rispetto dell’equilibrio Stato–Regioni e del principio di leale collaborazione, valorizzando il ruolo regionale nella gestione e promozione dei PAT;
•coerentemente con la normativa europea e i sistemi di qualità vigenti;
•senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, grazie a una clausola di invarianza e alla possibilità di verifiche svolte da soggetti terzi accreditati a carico degli aderenti.
In particolare:
L’articolo 1 definisce le finalità e i principi del disegno di legge, quali il rafforzamentodella Politica Agraria di Qualità, la promozionedell’impiego dei PAT e delle produzioni italiane di qualità negli esercizi pubblici e la garanzia di trasparenza e informazione ai consumatori, valorizzando il principio di sovranità alimentare.
L’articolo 2 fornisce le definizioni essenziali, con riferimento esplicito ai PAT individuati ai sensi della normativa vigente e inseriti negli elenchi regionali e nel relativo elenco nazionale. Si evita così di creare nuove categorie e si valorizzano strumenti già esistenti.
L’articolo 3 istituisce il marchio nazionale volontario presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). Viene specificato cheil marchio non sostituisce i sistemi europei, ma li integra, agendo dove oggi si concentra la scelta del consumatore: la somministrazione e la ristorazione.
L’articolo 4 è il cuore operativo della proposta normativa e stabilisce checon decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, vengano definite le percentuali minime, o i criteri equivalenti, di utilizzo di prodotti agroalimentari di qualità italiana,includendo una quota qualificante di PAT.Con le medesime modalità vengono introdotti anche standard minimi di tracciabilità documentale e modalità di informazione al consumatore. La qualità dei prodotti deve essere, infine, misurabile e verificabile.
L’articolo 5 introduce un modello moderno e sostenibile attraverso verifiche e audit che possono essere svolti da soggetti terzi accreditabili, quali associazioni, consorzi, ETS ed altri organismi, dotati dei requisiti di imparzialità e trasparenza, con costi integralmente a carico degli aderenti ed escludendo, quindi, oneri pubblici.
L’articolo 6 assicura il presidio pubblico e la credibilità del sistema tramite l’adozione di misure di sospensione e revoca in caso di uso improprio del marchio, la vigilanza del MASAF e confermando l’applicazione delle norme vigenti a tutela del consumatore.
L’articolo 7 promuove l’impiego dei prodotti PAT e di qualità italiana anche nella ristorazione collettiva e nelle mense pubbliche, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici.
L’articolo 8 tutela l’equilibrio costituzionale specificando che restano ferme le competenze regionali in materia di agricoltura, valorizzazione, aggiornamento degli elenchi PAT e promozione territoriale.
L’articolo 9 introduce la clausola di invarianza finanziaria, rendendo il provvedimento compatibile con i vincoli di finanza pubblica.
L’articolo 10reca, infine, l’entrata in vigore della presente legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1.La presente legge reca princìpi e misure di coordinamento finalizzati a:
a) valorizzare i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) quali espressione dell’identità storica e produttiva dei territori;
b) promuovere l’impiego, negli esercizi pubblici, di prodotti agroalimentari italiani di qualità, con particolare riguardo ai PAT, alle produzioni DOP, IGP, STG e biologiche;
c) assicurare trasparenza e corretta informazione al consumatore;
d) rafforzare la competitività delle filiere nazionali in coerenza con il principio di sovranità alimentare.
Art. 2
(Definizioni)
1.Ai fini della presente legge si intende per:
a) PAT: i prodotti individuati ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, iscritti negli elenchi regionali e nel relativo elenco nazionale tenuto dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
b) prodotti agroalimentari di qualità: PAT, DOP, IGP, STG, biologiche e ulteriori produzioni riconosciute nell’ambito di sistemi pubblici di qualificazione;
c) esercizi pubblici: gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, incluse mense collettive e servizi di ristorazione;
d) marchio nazionale: il segno distintivo istituito ai sensi dell’articolo 3.
Art. 3
(Istituzione del marchio nazionale volontario)
1.È istituito presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) il marchio nazionale volontario “Esercizio di Qualità – PAT e Filiera Italiana”.
2.Il marchio è concesso, su base volontaria, agli esercizi pubblici che rispettano i requisiti previsti dalla presente legge e dai decreti attuativi.
3.Il marchio non sostituisce né altera i sistemi di certificazione e tutela previsti dal diritto dell’Unione europea e dalle normative nazionali e regionali vigenti.
Art. 4
(Requisiti minimie trasparenza)
1.Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono definiti:
a) le percentuali minime o i criteri equivalenti di utilizzo di prodotti agroalimentari di qualità italiana, con specifica previsione di una quota qualificante di PAT;
b) gli standard minimi di tracciabilità documentale;
c) le modalità di informazione al consumatore, anche mediante indicazioni nei menù o strumenti digitali;
d) le modalità di rilascio, rinnovo, sospensione e revoca del marchio.
2.I requisiti di cui al comma 1 sono definiti in modo da valorizzare prioritariamente i PAT dei territori e favorire stagionalità e filiere corte, nel rispetto della libertà di impresa e della disciplina della concorrenza.
Art. 5
(Accreditamento dei soggetti terzi per la verifica e la sorveglianza sul marchio)
1.Il MASAF può avvalersi di soggetti terzi per le attività di verifica dei requisiti e di sorveglianza sul corretto uso del marchio, individuati tra:
a) associazioni di categoria rappresentative degli esercizi pubblici e della filiera agroalimentare;
b) consorzi, fondazioni, enti del Terzo settore e organismi collettivi senza scopo di lucro operanti nel settore;
c) organismi di valutazione e certificazione già operanti secondo la normativa vigente.
2.I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere l’accreditamento presso il MASAF sulla base di requisiti di imparzialità, trasparenza, competenza tecnica e assenza di conflitti di interesse, stabiliti con decreto ministeriale previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
3.Le attività svolte dai soggetti accreditati sono finanziate esclusivamente mediante contributi e quote a carico degli aderenti al marchio e risorse proprie, restando esclusa qualsiasi forma di compenso o rimborso a carico delle amministrazioni pubbliche.
Art. 6
(Vigilanza e tutela del consumatore)
1.La vigilanza generale sul marchio è esercitata dal MASAF nell’ambito delle competenze ordinarie, anche avvalendosi degli uffici e dei corpi ispettivi già operanti.
2.In caso di uso improprio del marchio o dichiarazioni non veritiere, è disposta la sospensione o la revoca, ferma restando l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela del consumatore e pratiche commerciali scorrette.
Art. 7
(Promozione nelle mense pubbliche e criteri qualitativi)
1.Le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle procedure di affidamento della ristorazione collettiva, possono valorizzare criteri qualitativi e di tracciabilità che favoriscano l’impiego di prodotti PAT e di qualità italiana, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici.
2.Il possesso del marchio costituisce elemento informativo e può essere valorizzato nelle attività di promozione istituzionale già previste a legislazione vigente.
Art. 8
(Clausola di salvaguardia)
1.Restano ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di agricoltura, valorizzazione delle produzioni tipiche, promozione territoriale e aggiornamento degli elenchi PAT.
2.Le disposizioni della presente legge si applicano nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e dei princìpi di leale collaborazione.
3.Le Regioni possono istituire iniziative e strumenti promozionali integrativi, compatibili con il marchio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 9
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 10
(Entrata in vigore)
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



