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 AIESIL SICUREZZA SUL LAVORO: COSA CAMBIA DAL 24 MAGGIO 2026  

Per quanto riguarda la progettazione dei corsi, tutte le nuove attività avviate da maggio devono rispettare i nuovi standard introdotti dall’accordo. Pertanto, per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà: predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dall’accordo; ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti (il limite non si applica per i corsi erogati in modalità e-learning; attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti); tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico; verificare, ai fini dell’ammissione alla verifica finale dell’apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento; predisporre il verbale della verifica finale; predisporre l’attestato di formazione. Le modalità di erogazione per i corsi sono:; presenza fisica; video conferenza sincrona; e-learning/asincrona; modalità mista/blended

Da maggio 2026 viene meno l’obbligo di indicare negli attestati il livello di rischio dell’azienda e il settore economico del partecipante. Ad ogni modo, resta l’indicazione del settore secondo la classificazione Ateco per determinare la durata della formazione specifica dei lavoratori (rischio basso/medio/alto).   Cosa cambia  con le nuove regole? CORSO PREPOSTI Le principali novità riguardano la formazione del preposto, cioè quella figura aziendale, nominata dal datore di lavoro, che sovrintende alle attività lavorative, garantendo l’attuazione delle direttive per la sicurezza. secondo le nuove regole, la formazione del preposto deve avvenire secondo un aggiornamento biennale e non più ogni 5 anni. I preposti che hanno svolto l’ultima attività di aggiornamento da più di 2 anni alla data di entrata in vigore dell’accordo devono completare la formazione entro maggio. I corsi devono rispettare tutte le caratteristiche illustrate in dettaglio nell’accordo per una durata di 12 ore.
La formazione dei preposti non può essere svolta in e-learning , ma solamente in presenza in aula oppure in videoconferenza sincrona .   CORSO DIRIGENTI  La durata del corso base per i dirigenti è stata ridotta a 12 ore (precedentemente 16), con l’aggiunta di un modulo specifico di 6 ore e l’obbligo di aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.  Puo’ essere svolto anche in modalita’ e-learning.   ATTREZZATURE E SPAZI CONFINATI Gli accordi prevedono nuove regole anche per quanto riguarda la formazione per l’utilizzo di attrezzature specifiche previste dall’art. 73 del D.Lgs. 81/2008. Tutta l’attività svolta da maggio, pertanto, deve essere conforme a quanto previsto dagli accordi. Va sottolineato che rientrano in tale ambito anche alcune attrezzature non contemplate dai precedenti accordi: macchine raccolta frutta; caricatori per movimentazione materiali (CMM); carriponte.   Per chi ha svolto corsi per tali attrezzature prima di maggio 2026, la formazione resta valida solo se conforme a quanto previsto dagli accordi. Altrimenti, la formazione deve essere effettuata nuovamente, entro il 24 maggio, secondo i nuovi standard. Stessi criteri anche per la formazione per attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.