Sfratti più veloci, procedure semplificate e sanzioni economiche per chi ritarda il rilascio degli immobili. Il disegno di legge sugli sgomberi, approvato insieme al Piano casa, punta ad accelerare la liberazione delle abitazioni occupate abusivamente, favorendo la restituzione ai proprietari e aumentando la disponibilità di alloggi sul mercato.
Tra le principali novità introdotte dal provvedimento c’è l’«ingiunzione di rilascio per finita locazione», una nuova procedura che sostituisce l’attuale convalida di licenza per finita locazione. L’obiettivo è garantire tempi più rapidi nella restituzione degli immobili al termine del contratto di affitto.
Prima della scadenza del contratto, il proprietario potrà chiedere al giudice un’ingiunzione esecutiva immediata, valida a partire dalla data di cessazione della locazione. Se l’inquilino non libererà l’immobile nei tempi previsti, scatterà una sanzione pari all’1% del canone mensile per ogni giorno di ritardo.
Il ddl definisce anche tempi certi per l’accoglimento della domanda e per eventuali opposizioni. Se il ricorso sarà ritenuto fondato, il giudice dovrà emettere un decreto motivato entro 15 giorni dal deposito della richiesta, ordinando il rilascio immediato dell’immobile alla scadenza del contratto. Se invece il contratto risulterà già scaduto al momento della domanda, il giudice potrà fissare il rilascio entro un termine compreso tra 30 e 60 giorni, lasciando un margine di flessibilità per contemperare le esigenze delle parti.
Il provvedimento interviene anche sulle morosità, riducendo i tempi concessi agli inquilini per sanare i debiti relativi agli affitti non pagati. Nel corso di quattro anni, il conduttore potrà ricorrere al pagamento tardivo per evitare lo sfratto al massimo due volte, e non più tre, saldando canoni arretrati, oneri accessori, interessi e spese legali.
Viene inoltre dimezzato il cosiddetto «termine di grazia» previsto nei casi di difficoltà economica documentata. Se il pagamento non avviene in udienza, il termine concesso dal giudice passerà da 90 a 45 giorni. Nei casi di inadempienza legata a condizioni economiche precarie protrattesi per non oltre due mesi, il periodo di tolleranza scenderà invece da 120 a 60 giorni.



