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LESINA2/ VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DI STATO ALLA LOTTIZZAZIONE CUI SI OPPONEVA L’AUTORITA’ DI BACINO

E’ arrivata la sentenza del Consiglio di Stato, mas­simo giudice amministrativo, per il caso della lottizzazione Lesina 2.

Un’area in prossimità del canale Acquarotta, già og­getto di forti polemiche negli scorsi anni- L’Attacco ne ha parlato da ultimo ad aprile scorso. Area friabile e soggetta a sprofondamenti come quella di Lesina Marina o zona che consente senza problemi una lottizzazione?

Una lottizzazione rimasta in sospeso pervia di un giu­dizio di pericolosità idrogeologica, fatto che ha deter­minato la battaglia giudiziaria contro l’Autorità di Baci­no della Puglia.

Nei giorni scorsi è stata pubblicata la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Comune di Lesina e società Lesina 2 srl, rappresentati e difesi dal medesimo avvocato, contro l’Autorità di Bacino della Pu­glia (ora Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale), riformando la sentenza del TAR del 2015.

Comune e impresa chiede­vano all’Autorità di Bacino della Puglia di provvedere ad una nuova perimetrazione della pericolosità geo­morfologica relativa alle zo­ne C3 e C4a del territorio lesinese, ovvero dei suoli rica­denti nel piano di lottizzazione approvato dal Comune nel 2005.

Chiedevano, in particolare che tali suoli venissero sot­tratti alla qualifica, loro conferita dall’attuale PAI della Puglia, di zone a pericolosità “molto elevata” ed “ele­vata” che impediva l’edificazione del complesso resi­denziale progettato e relative infrastrutture.

Stando ai due ricorrenti, del tutto irragionevolmente ed immotivatamente, l’Autorità di Bacino della Puglia ave­va continuato ad esprimersi negativamente sulla ri­chiesta di riperimetrazione, così precludendo la prete­sa edificazione della zona di Lesina 2, visto che a loro dire le ripetute e sempre più esaustive indagini geo­gnostiche effettuate avrebbero escluso del tutto ogni ri­schio per i suoli oggetto del piano di lottizzazione.

Ma il TAR dichiarò improcedibile il ricorso principale e respinse i motivi aggiunti.

Nel 2008 l’AdB decise di estendere l’aggravamento della classificazione da Lesina Marina alle diverse e di­stanti zone dei terreni oggetto della lottizzazione, cosa che secondo Comune e srl costituirebbe elemento ri­levante ai fini della valutazione dell’attendibilità delle numerosissime indagini geognostiche presentate in circa 15 anni.

Indagini che, dopo numerosi saggi e accertamenti, tra loro concordanti e reiterati, svolti dal 1995 al 2012, ri­tengono di avere accertato, in riferimento ai terreni del piano di lottizzazione, l’assenza di gessi a profondità maggiori di 30 metri, effettuando anche carotaggi fino a 50 metri nel sottosuolo.

Una situazione che rispetterebbe il Piano di assetto idrogeologico della Regione Puglia.

In seguito al diniego dell’Autorità – la quale sosteneva che la propria decisione avrebbe potuto essere modi­ficata “qualora vengano comunicate nuove ed innova­tive indagini di carattere tecnico – scientifico” – il geo­logo Andrea Mocchiuttipresentò un’ulteriore campa­gna di indagini di integrative di carattere geoelettrico e sismico con tecnica HVSR, con 20 tomografie elettriche e 21 indagini HVSR, svolte nel 2012, a sostegno della nuova richiesta di di perimetrazione.

Il 31 maggio 2018 dal giudice di appello fu disposta una consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare la cor­rettezza e l’adeguatezza della metodologia delle inda­gini geognostiche fatte svolgere da Comune e impre­sa, come pure le condizioni geologiche e idrogeologi­che dell’area, nonché l’enti­tà del rischio di fenomeni di dissesto analoghi a quelli verificatisi nella zona di Le­sina Marina.

Fu nominato un collegio di periti composti dai professo­ri Domenico Calcaterra e Alfonso Cornicilo dell’Uni­versità degli Studi Federico Il di Napoli.

La relazione finale dei CTU è stata depositata a novem­bre 2019.

Poi, ad aprile 2020, il Consiglio di Stato ha disposto un supplemento di istruttoria.

L’appello di Comune e Lesina 2 srl è stato giudicato fon­dato perché “le conclusioni rassegnate dai CTU hanno confermato che il parere negativo dell’Autorità di baci­no è privo di idonee motivazioni tecniche e non è sup­portato da una adeguata istruttoria”.

In sintesi, “le condizioni geologiche ed idrogeologiche dell’area edificabile di Lesina 2, pur in presenza di si­tuazioni stratigrafiche non uniformi, risultano profon­damente diverse da quelle di Lesina Marina e tali quin­di da non lasciar presagire la formazione di sprofonda­menti che interessano quest’ultima zona, almeno sul­la base delle attuali conoscenze scientifiche circa l’ori­gine di tali fenomeni. Conforta questa posizione la so­stanziale stabilità dell’area evidenziata dalle immagini SAR (nel periodo 2015-2018), ma, soprattutto il fatto che non risulta mai segnalato nella zona di Lesina 2 al­cun fenomeno di tal genere”.

Netta la conclusione del giudice di secondo grado: “Nel caso di specie, a fronte delle “prove” fornite dai ricor­renti circa l’assenza di condizioni effettive di pericolo nell’area di interesse, la posizione dell’Autorità di Ba­cino non è stata supportata né da specifiche indagini né da una motivata confutazione di quelle fatte ese­guire dai ricorrenti, dei quali i CTU hanno confermato la correttezza metodologica”.

Lucia Piemontese

l’attacco