E’ arrivata la sentenza del Consiglio di Stato, massimo giudice amministrativo, per il caso della lottizzazione Lesina 2.
Un’area in prossimità del canale Acquarotta, già oggetto di forti polemiche negli scorsi anni- L’Attacco ne ha parlato da ultimo ad aprile scorso. Area friabile e soggetta a sprofondamenti come quella di Lesina Marina o zona che consente senza problemi una lottizzazione?
Una lottizzazione rimasta in sospeso pervia di un giudizio di pericolosità idrogeologica, fatto che ha determinato la battaglia giudiziaria contro l’Autorità di Bacino della Puglia.
Nei giorni scorsi è stata pubblicata la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Comune di Lesina e società Lesina 2 srl, rappresentati e difesi dal medesimo avvocato, contro l’Autorità di Bacino della Puglia (ora Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale), riformando la sentenza del TAR del 2015.
Comune e impresa chiedevano all’Autorità di Bacino della Puglia di provvedere ad una nuova perimetrazione della pericolosità geomorfologica relativa alle zone C3 e C4a del territorio lesinese, ovvero dei suoli ricadenti nel piano di lottizzazione approvato dal Comune nel 2005.
Chiedevano, in particolare che tali suoli venissero sottratti alla qualifica, loro conferita dall’attuale PAI della Puglia, di zone a pericolosità “molto elevata” ed “elevata” che impediva l’edificazione del complesso residenziale progettato e relative infrastrutture.
Stando ai due ricorrenti, del tutto irragionevolmente ed immotivatamente, l’Autorità di Bacino della Puglia aveva continuato ad esprimersi negativamente sulla richiesta di riperimetrazione, così precludendo la pretesa edificazione della zona di Lesina 2, visto che a loro dire le ripetute e sempre più esaustive indagini geognostiche effettuate avrebbero escluso del tutto ogni rischio per i suoli oggetto del piano di lottizzazione.
Ma il TAR dichiarò improcedibile il ricorso principale e respinse i motivi aggiunti.
Nel 2008 l’AdB decise di estendere l’aggravamento della classificazione da Lesina Marina alle diverse e distanti zone dei terreni oggetto della lottizzazione, cosa che secondo Comune e srl costituirebbe elemento rilevante ai fini della valutazione dell’attendibilità delle numerosissime indagini geognostiche presentate in circa 15 anni.
Indagini che, dopo numerosi saggi e accertamenti, tra loro concordanti e reiterati, svolti dal 1995 al 2012, ritengono di avere accertato, in riferimento ai terreni del piano di lottizzazione, l’assenza di gessi a profondità maggiori di 30 metri, effettuando anche carotaggi fino a 50 metri nel sottosuolo.
Una situazione che rispetterebbe il Piano di assetto idrogeologico della Regione Puglia.
In seguito al diniego dell’Autorità – la quale sosteneva che la propria decisione avrebbe potuto essere modificata “qualora vengano comunicate nuove ed innovative indagini di carattere tecnico – scientifico” – il geologo Andrea Mocchiuttipresentò un’ulteriore campagna di indagini di integrative di carattere geoelettrico e sismico con tecnica HVSR, con 20 tomografie elettriche e 21 indagini HVSR, svolte nel 2012, a sostegno della nuova richiesta di di perimetrazione.
Il 31 maggio 2018 dal giudice di appello fu disposta una consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare la correttezza e l’adeguatezza della metodologia delle indagini geognostiche fatte svolgere da Comune e impresa, come pure le condizioni geologiche e idrogeologiche dell’area, nonché l’entità del rischio di fenomeni di dissesto analoghi a quelli verificatisi nella zona di Lesina Marina.
Fu nominato un collegio di periti composti dai professori Domenico Calcaterra e Alfonso Cornicilo dell’Università degli Studi Federico Il di Napoli.
La relazione finale dei CTU è stata depositata a novembre 2019.
Poi, ad aprile 2020, il Consiglio di Stato ha disposto un supplemento di istruttoria.
L’appello di Comune e Lesina 2 srl è stato giudicato fondato perché “le conclusioni rassegnate dai CTU hanno confermato che il parere negativo dell’Autorità di bacino è privo di idonee motivazioni tecniche e non è supportato da una adeguata istruttoria”.
In sintesi, “le condizioni geologiche ed idrogeologiche dell’area edificabile di Lesina 2, pur in presenza di situazioni stratigrafiche non uniformi, risultano profondamente diverse da quelle di Lesina Marina e tali quindi da non lasciar presagire la formazione di sprofondamenti che interessano quest’ultima zona, almeno sulla base delle attuali conoscenze scientifiche circa l’origine di tali fenomeni. Conforta questa posizione la sostanziale stabilità dell’area evidenziata dalle immagini SAR (nel periodo 2015-2018), ma, soprattutto il fatto che non risulta mai segnalato nella zona di Lesina 2 alcun fenomeno di tal genere”.
Netta la conclusione del giudice di secondo grado: “Nel caso di specie, a fronte delle “prove” fornite dai ricorrenti circa l’assenza di condizioni effettive di pericolo nell’area di interesse, la posizione dell’Autorità di Bacino non è stata supportata né da specifiche indagini né da una motivata confutazione di quelle fatte eseguire dai ricorrenti, dei quali i CTU hanno confermato la correttezza metodologica”.
Lucia Piemontese
l’attacco