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Peschici, dopo il disastro del 24 luglio a che punto stiamo e cosa fare?

Il Comune di Peschici organizza un Convegno sugli incendi boschivi del 24.07.2007 con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli studi di Foggia, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lucera e l'Associazione Avvocati Garganici di Rodi Garganico.
Il Convegno si terrà il 9 febbraio 2008 alla sala ricevimenti dell' Hotel Gusmay alle ore 9.00. Dopo il disastro ambientale provocato dall’incendio del 24 -07-2007 che ha colpito il Promontorio del Gargano, specialmente i Comuni di Vieste e Peschici, necessita affrontare una serie di problemi giuridici sintetizzarsi, in via generale e in relazione all’art. 10 della L. 21 – 11- 200 n. 353 in:

1) divieto per anni cinque di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche (eccezioni e richiamo alla normativa europea);

2) vincolo di anni quindici della destinazione preesistente all’incendio (profili amministrativi e civili ed eccezioni);

3) vincolo di anni dieci di in edificazione per Comuni sprovvisti di piano regolatore (insediamenti civili ed attività produttive ed eccezionali);

4) divieto assoluto per anni dieci di pascolo e caccia;

5) censimento mediante apposito Catasto dei soprassuoli percossi dal fuoco nell’ultimo quinquennio;  

6) sanzioni amministrative per la violazione del divieto di pascolo e di caccia;

7) sanzioni penali per la violazione del divieto di realizzazione di edifici, strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;

8) sanzioni amministrative per le azioni determinati anche solo potenzialmente l’innesco incendi;

9) diritto al risarcimento del danno ambientale.

Per il territorio del Comune di Peschici si pongono, inoltre, in via specifica, le ulteriori questioni generali:

10) il territorio del Gargano percorso dal fuoco risulta incluso tra le aree di cui al regolamento C. E. n. 2012 del 2002 e, quindi, può essere finanziato anche dal fondo di solidarietà dell’ Unione Europea: occorre la deroga stabilita dall’ art. 10 L. 21- 11- 200 n. 353?

11) possibilità di ricostruzione di manufatti danneggiati o distrutti dal fuoco in precedenza debitamente autorizzati e disciplina giuridica (occorrono nuovamente tutti i nulla-osta, pareri ed autorizzazioni previsti per i numerosi vincoli gravanti sul territorio?);

12) possibilità di ricostruzione di manufatti danneggiati o distrutti dal fuoco, abusivi e per i quali non è in corso domanda di condono edilizio;

13) possibilità di ricostruzione di manufatti danneggiati o distrutti dal fuoco, abusivi, e per i quali è intervenuto il permesso di costruire in sanatoria;

14) possibilità di rilasciare permessi edilizi in deroga al P. di F. nelle zone percorse dall’incendio.

Per Info: tel. 0884/911046