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Vieste, lotta alla processionaria del pino

“Lotta obbligatoria alla processionaria del pino”
IL SINDACO
Preso atto che ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30 ottobre 2007 “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Thaumetopea (Traumatocampa) pityocampa (Den. et Schiff) (pubblicato sulla G.U. n. 40 del 16-2-2008), che ha sostituito il Decreto Ministeriale 17 aprile 1998, è obbligatoria la lotta alla processionaria del pino da parte dei proprietari/detentori di piante di pino ed altre specie di conifere e resinose in genere;
Considerato che la normativa indica nel Corpo Forestale dello Stato l’organo competente ai controlli in zona bosco e nel Servizio Forestale Regionale l’ente competente al controllo per le piante isolate e per i viali, i parchi e giardini.
Ritenuto, comunque, necessario rafforzare ulteriormente i disposti della normativa ministeriale con apposito provvedimento atto a contenere la proliferazione della processionaria del pino prioritariamente nei luoghi vicini a strutture particolari quali scuole, giardini pubblici, luoghi frequentati da bambini, strade di accesso all’abitato cittadino, ecc., dove il rischio igienico sanitario può risultare prevalente rispetto a quello fitosanitario;
Constatata la notevole diffusione infestante sul territorio comunale dei nidi della “processionaria del pino” dovuta all’andamento stagionale e delle miti temperature invernali;
Considerato che i bruchi di processionaria del pino possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie negli animali e nell’uomo (irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie);
Considerato di primaria importanza l’intervento sui piante di pino e di conifere infestate da nidi di processionaria che si trovino nelle vicinanze di scuole e di luoghi frequentati da bambini, in strutture turistiche ricettive, in giardini e lungo le strade urbane ed extra urbane;
Considerato che trascurando di combattere tali infestazioni si favorisce la diffusione del suddetto lepidottero sull’intero territorio comunale;
Al fine di prevenire danni di carattere igienico sanitario alla popolazione e per salvaguardare il patrimonio arboreo, pubblico e privato, del Comune;

Visto il D.M. 20 maggio 1926;
Visto il D.M. 12 febbraio 1938;
Visto il D.M. 30 ottobre 2007;
Visto l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 16 della Legge n. 3/2003;
ORDINA
– a tutti i proprietari/conduttori di aree verdi e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale di Vieste, di effettuare, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della processionaria del pino (Thaumetopea pityocampa);

– a tutti i soggetti di cui sopra, laddove la presenza di nidi di processionaria del pino sia verificata, di provvedere immediatamente all’asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati ed alla successiva bruciatura degli stessi;

– è fatto divieto di depositare ramaglie con nidi di processionaria nei cassonetti;

– a tutti i soggetti di cui sopra di procedere, inoltre, alla lotta alla processionaria secondo le seguenti modalità:
a) nel periodo inverno/inizio primavera, quando le larve dell’insetto, munite di peli urticanti, si trovano ancora nei nidi, effettuare il taglio dei rami con i nidi e la loro bruciatura;
b) nel periodo estivo asportare i vecchi nidi vuoti contenenti peli urticanti;
c) in autunno, quando le giovani larve sono prive di peli urticanti, i rami con i pre-nidi devono essere tagliati e bruciati e le chiome delle piante infestate possono essere irrorate con bioinsetticidi a base di Bacillus thuringienisis kurstaki (larvicida biologico selettivo).
Per eseguire tutte le operazioni sopra descritte è necessario munirsi di tuta, mascherina ed occhiali protettivi.
AVVERTE
– in caso di mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla vigente normativa e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l’esecuzione degli interventi omessi con addebito delle relative spese;
– il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. for. Francesco ARGENTIERI, presso l’Ufficio Ambiente ubicato nella sede municipale, Corso Lorenzo Fazzini n. 29, telefono 0884-712270, fax 0884-712255;
DISPONE
– l'immediata diffusione della presente ordinanza a tutta la cittadinanza mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio, per la durata di giorni 60, nonché, il suo invio agli organi di stampa locale;
– la notifica della presente Ordinanza:
• al Comando Polizia Municipale di Vieste;
• al Comando Stazione Forestale di Vieste;
• al Comando Stazione Carabinieri di Vieste;
– l’invio della presente Ordinanza:
• all’Ente Parco Nazionale del Gargano, Via Sant’Antonio Abate n. 121, 71037 Monte Sant’Angelo (FG);
• alla Regione Puglia – Settore Forestale- Struttura Provinciale di Foggia (ex I.Ri.F) Via Spalato n. 17, 71100 FOGGIA;
• al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. FG;

Il Comando di Polizia Municipale, unitamente alle Forze dell’Ordine, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.
Dalla Residenza Municipale il giorno
IL SINDACO
Dott.ssa Ersilia NOBILE