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Incendi, prime cause a Rodi

L’iniziativa di confconsumatori contro la compagnia assicurativa che non ammette “voci di danno”. Il tribunale discute i ricorsi dei turisti che erano ospiti nel Centro Turistico S. Nicola.
Presso il Tribunale di Rodi – sede di­staccata del Tribunale di Lucera – sono state introdotte le prime cause di risarcimento danni in favore di alcuni campeggiatori e turisti colpiti dagli eventi rela­tivi agli incendi sul Gargano del luglio 2007. In particolare, possono agire in. giudizio, con l’assistenza di Confconsumatori, le persone che erano ospiti nella struttura del Centro turistico San Nicola – località San Nicola di Peschici, di proprietà della Eurotouring s.p.a., campeggio situato nella zona maggiormente colpita dal disastro ove più numerosi sono stati i danneggiati ed i mezzi an­dati distrutti. «Ciò perché – informa una no­ta di Confconsumatori – nono­stante la struttura sia titolare di due polizze di responsabilità ci­vile sia verso terzi che in favore di se stessa, la compagnia as­sicurativa Fondiaria-Sai s.p.a. non intende risarcire alcuna vo­ce di danno, benché abbia aperto ed istruito il sinistro del caso. Alcune contestazioni sono state sollevate dalla compagnia assi­curativa verso il proprio assi­curato, circostanza che nulla to­glie ai sacrosanti diritti di tutela dei turisti danneggiati che, per il momento, hanno soltanto azione diretta verso chi li ha ospitati». «Si attende invece – aggiunge l’associazione dei consumatori – che lo Stato risponda in giudizio, sia nelle sedi penali che civili, per i clamorosi mancati e ritar­dati soccorsi al momento dei fat­ti, per i quasi inesistenti mezzi di prevenzione degli incendi e per la tempistica adottata. Lo Stato è responsabile sicuramente degli eventi successivi, mentre la struttura turistica indicata, co­me anche altre colpite, sono re­sponsabili per non aver adottato tutti i mezzi necessari alla pre­venzione incendi, come infatti stabilisce il Documento di pro­grammazione congiunta della Regione Puglia 21.05.2007 n°412 e la normativa generale di spe­cie».