Menu Chiudi

ATTENZIONE A SPEDIRE UNA RACCOMANDATA

La ricezione della busta raccomandata non costituisce prova del suo contenuto
Quante volte siamo ricorsi alla mitica “raccomandata” per corrispondenze importanti.
Sicuramente tante, convinti di esserci, in tal modo, procurati la prova legale dell’avvenuta ricezione, da opporre, all’occorrenza, ad amministratori condominiali, assicurazioni, banche e quanti altri.
Ma, se la spedizione avviene in busta chiusa (come siamo soliti fare), la sua ricezione, da parte del destinatario, non costituisce prova del contenuto di essa.
A stabilirlo è stata la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10021/05 (depositata il 12 maggio 2005).
Secondo i Giudici di Piazza Cavour, la “busta della raccomandata” può “essere priva di contenuto o, invece, avere un contenuto irrilevante e tale, quindi, da non richiedere di essere conservato” da parte del destinatario.
La ricevuta di ritorno, come pure l’attestazione dell’amministrazione postale, dalla quale risulti che la raccomandata è stata consegnata al suo destinatario, non costituisce, dunque, prova del fatto che il contenuto di una lettera raccomandata sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, laddove – come è frequente – la spedizione sia avvenuta in busta chiusa.
Nel prendere atto di questa importante decisione della Suprema Corte, è il caso che, in futuro, osserviamo qualche piccolo accorgimento.
Se dobbiamo inviare una lettera dal contenuto per noi importante (tipo una denuncia all’assicurazione di sinistro stradale, una richiesta alla banca di estinzione di conto corrente, una comunicazione all’amministratore condominiale o una lettera di disdetta del contratto di locazione) e scegliamo, come mezzo di spedizione, la raccomandata, non utilizziamo la busta, ma semplicemente pieghiamo in due il documento (bordandolo con del nastro adesivo), formando con lo stesso il plico da spedire (così come il regolamento postale consente di fare).
In tal modo, il destinatario in malafede non potrà eventualmente addurre di aver ricevuto un foglio bianco o una comunicazione diversa da quella realmente recapitatagli. Nelle raccomandate senza busta, l’etichetta postale viene, infatti, incollata dall’Ufficio postale sul documento stesso ed il destinatario, se intimato dal giudice, sarà, quindi, costretto ad esibire quel documento e non altro. Resta, però, salva la possibilità che il destinatario non esibisca nulla, adducendo, ad esempio, di essersene disfatto, in quanto non si trattava dell’atto assunto dal mittente ma di altro tipo di comunicazione, che non era tenuto a conservare. Per ovviare a ciò, non ci resterebbe che affidare le nostre comunicazioni importanti (tipo la disdetta dell’affitto) all’Ufficiale giudiziario anziché all’Ufficio postale.

Alfonso Masselli