Menu Chiudi

Disciplinati la navigazione, la sosta e gli accosti nel porto di Vieste

L’ordinanza del Circondario Marittimo e Comandante del Porto.

 

VISTE:      le  proprie ordinanze nn° 09/94, 02/2008, 04/2008, 05/2008 e 27/2008 con le quali sono stati disciplinati nel tempo  la navigazione, la sosta e gli accosti nel porto di Vieste;

CONSIDERATO:  opportuno novellare in maniera organica la disciplina degli accosti e della navigazione in ambito portuale, allo scopo di continuare a garantire un adeguato livello di sicurezza ed assicurare il regolare svolgimento del traffico marittimo nel porto di Vieste alla luce  delle diverse tipologie di traffico (commerciale-passeggeri, pesca, diporto) che interessano lo scalo;

RITENUTO: necessario consentire l’effettuazione in sicurezza del regolare svolgimento dei vari servizi di linea, tenuto conto delle esigenze logistiche-operative del naviglio peschereccio e della considerevole presenza di unità da diporto soprattutto durante la stagione estiva;

CONSIDERATO: che non sono all’attualità ancora operative le banchine del molo di  sopraflutto dove dovrebbero trovare ormeggio unità da  diporto e le unità passeggeri per il collegamento con le Isole Tremiti o con altri porti, secondo le  previsioni del vigente Piano Regolatore  Portuale;

CONSIDERATO: che il  molo di San Lorenzo all’attualità è l’unico in grado di ospitare le unità da pesca di medio tonnellaggio stanziali o che effettuano lo sbarco del pescato e che necessitano altresì in caso di condimeteo avverse di un sicuro rifugio in porto;

TENUTO CONTO: della precaria situazione batimetrica dell’imboccatura dello scalo non ancora interessata da lavori di dragaggio e  degli specchi  acquei del bacino portuale;

 TENUTO CONTO: della  presenza dei pontili galleggianti in concessione  adibiti all’attracco di unità da diporto, ubicati nello specchio acqueo prospiciente la banchina di sud est;

VISTO:  il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare reso esecutivo con legge 27.12.1977 n.1085 ed in particolare il comma b) della regola 1, che pone riserva a favore delle disposizioni speciali relative alla navigazione nelle rade e nei porti;

VISTI:     gli artt. 17, 28, 30, 62, 63, 65, 68, 71, 79, 81, 1161, 1168, 1174 e 1231 del Codice della     Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTI:      gli articoli del Titolo III Capo IV del predetto Codice che prevedono le attribuzioni del comandante della nave, in particolare, in modo esclusivo, la direzione della navigazione dell’unità soprattutto nelle manovre all’entrata e uscita dai porti (art. 295 – 298 );

VISTO:    il D.Lgs. 18.07.2005 n° 171  in particolare l’art. 53;

VISTA:   la pubblicazione nautica  ufficiale edita dall’Istituto Idrografico della Marina “Il Portolano del Mediterraneo vol. 1-C” .

SENTITO: il pilota del porto di Manfredonia;

VISTI:       gli atti d’ufficio.

ORDINA

Articolo 1
Banchina del molo di San Lorenzo

La banchina del molo di San Lorenzo è  destinata all’ormeggio delle unità da pesca  stanziali ed in transito;  queste ultime, fatta salva la possibilità di compiere operazioni di imbarco/sbarco, dovranno  lasciare libera la banchina al termine delle suddette operazioni e potranno sostare solo in relazione alla disponibilità di posti per l’ormeggio in sicurezza,   ed a seguito di nulla osta da parte di questo Ufficio Circondariale Marittimo. 

Il tratto della banchina per una lunghezza di 54 metri lineari considerati a partire dalla  testata del molo e corrispondente alle prime quattro bitte di ormeggio è  destinato all’accosto delle unità passeggeri di linea ed all’effettuazione delle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri.

Il primo tratto di banchina a partire dalla radice molo è utilizzato per l’effettuazione delle operazioni di bunkeraggio ed il tratto contiguo può essere utilizzato per l’ormeggio dell’unità in convenzione con la società consortile Castalia Ecolmar e sino all’effettuazione delle operazioni di dragaggio della banchina loro destinata, può essere utilizzato in via provvisoria ed eccezionale per l’effettuazione delle operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri dalle/sulle unità che effettuano trasporto passeggeri lungo la costa garganica.

Nelle aree di banchina interessate da operazioni di imbarco/sbarco di passeggeri, la responsabilità di eventuali sinistri inerenti persone e/o cose impegnate in tali operazioni, è posta in capo al vettore marittimo per quanto attiene alle procedure di sicurezza, nei termini, modalità e limiti di cui all’art. 409 Cod. Nav.

I Vettori  saranno  ritenuti inoltre responsabili della sicurezza di tutti gli altri  apprestamenti eventualmente utilizzati per le operazioni di imbarco/sbarco sulle/dalle predette unità.
Articolo 2
Banchina di sud est

La banchina sud est ad eccezione dei tratti in concessione d.m. è destinata nel primo tratto a partire dalla radice ove è ubicato il distributore carburanti all’ormeggio delle unità che effettuano trasporto passeggeri lungo la costa garganica, la rimanente parte  è destinata alle unità da pesca di piccolo tonnellaggio che esercitano la cosiddetta “piccola pesca”, alle unità delle FF.AA./Forze di Polizia e/o appartenenti ad altri Enti/Amministrazioni pubbliche.

Articolo 3
Nautica da diporto

L’ormeggio delle unità da  diporto  è effettuato ai pontili in concessione operativi a ciò destinati. In tali apprestamenti le sistemazioni all’ormeggio devono essere disposte in sicurezza a cura e sotto la responsabilità del concessionario, che dovrà  sistemare le unità ormeggiate in modo tale che esse non occupino specchi acquei eccedenti quelli indicati nei rispettivi atti concessori.

Articolo 4
Manovre di ingresso uscita delle unità

I Comandanti delle unità in ingresso/uscita nel/dal  porto di Vieste che,  secondo i canoni dell’arte marinaresca, in relazione alla situazione batimetrica del bacino portuale e al pescaggio della propria unità, agli spazi di manovra ed evoluzione all’interno del bacino ed alle caratteristiche dimensionali, evolutive e di manovra della propria  unità, alle condizioni meteomarine in atto, valutino che le manovre di ingresso/uscita siano tali da compromettere la sicurezza dell’unità e mettere in pericolo il suo equipaggio, tenuto conto delle attribuzioni di cui ai citati artt. 295 e 298 del Codice della Navigazione, non dovranno effettuare tali manovre dirigendo verso altri porti o per l’ancoraggio in rada se in ingresso, ovvero se destinati all’uscita, dovranno attendere all’ormeggio il manifestarsi delle condizioni di sicurezza necessarie all’effettuazione  della manovra.

Articolo 5
Prescrizioni  diverse

          Le unità che sostano nel porto di Vieste devono:

a)    ormeggiare in modo tale da non intralciare il transito e la manovra da parte di altre unità;

b)    effettuare l’ormeggio con cime e cavi idonei ed in numero sufficiente e  predisporre, secondo necessità, un congruo numero dì parabordi;

c)    eseguire i movimenti lungo banchina che si rendessero necessari per motivi di sicurezza su semplice disposizione verbale del nostromo del porto o di altro personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo;

d)    assicurare la pronta reperibilità del Comandante e della componente minima l’equipaggio per le unità ormeggiate ai pontili non in concessione, in modo da garantire la pronta esecuzione di manovre in caso di emergenza;

           Alle unità che sostano nel porto di Vieste è fatto divieto:

a)    di ancoraggio e pesca nel bacino portuale e nell’avamporto;

b)    di sostare al di fuori dei posti di ormeggio loro destinati;

c)    di sostare nello specchio acqueo prospiciente l’area utilizzata per l’alaggio dei natanti alla radice della banchina sud est;

d)    di  lavare reti o altri attrezzi da pesca nello specchio acqueo portuale;

e)    di abbandono di attrezzature da pesca o altro materiale di risulta lungo le banchine;

f)    di compiere operazioni di alaggio e varo senza la preventiva autorizzazione del Ufficio Circondariale Marittimo;

g)    di abbandono di rifiuti e/o materiali lungo le banchine e/o nello specchio acqueo portuale.

Articolo 6
Disposizioni finali e sanzionatorie

I  contravventori alle predette norme saranno perseguiti ai sensi degli artt.  1161, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e art. 53 del D.Lgs. 18.07.2005 n° 171, sempreché il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, e saranno ritenuti responsabili, in via civile e penale dei danni diretti ed indiretti che potessero derivare a persone e/o cose per effetto del loro comportamento illecito.  

La presente Ordinanza abroga le disposizioni delle ordinanze n° 05/2008 in data 16.04.2008 e n° 27/2008 in data 29.08.2008 di questo Ufficio Circondariale Marittimo e tutte le altre disposizioni in precedenza emanate in contrasto con quelle contenute nella presente Ordinanza.

                                                                    IL COMANDANTE
                                                                     TV (CP) Vincenzo SACCO