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Mattinata/ Il “caso” della spiaggia delle Zagare i giudici danno ragione all’Hotel

Il Consiglio di Stato riscrive le regole sulle concessioni delle spiagge. Lo fa con una sentenza che ribalta la prassi invalsa fino ad oggi e che pò tutti davano per buona, soprattutto migliaia di operatori turistici pugliesi. La normativa della Regione Puglia – afferma il Consiglio di Stato con la decisione 3145 del 2009 – deve essere interpretata nel senso di “consentire l’eventuale prosecuzione del regime della concessione su un determinato tratto di arenile, e non anche quella di garantire una sorta di rendita di posizione per i precedenti concessionari”. La vicenda prende spunto dalla gestione della spiaggia più famosa e fotografata della regione, quella delle Zagare, in territorio di Mattinata. In ballo c’è la concessione della spiaggia arrivata a scadenza. A fine 2007, sulla base del parere favorevole della Regione, alla ditta’che già insisteva sulla spiaggia nella gestione del lido il Comune di Mattinata concede il rinnovo della concessione. Ma analoga richiesta di concessione per la stessa spiaggia era stata fatta anche dal retrostante hotel Baia delle Zagare. Mentre in primo grado il Tar Puglia aveva ritenuto il ricorso proposto dall’albergo “inammissibile e infondato”, rilevando il difetto di interesse a contestare il rinnovo della concessione, in quanto la legge regionale consente “in attesa dell’approvazione del piano regionale delle coste il solo rinnovo delle concessioni esistenti, e non il rilascio di nuove”, i giudici di appello affermano ora il principio opposto e annullano gli atti di rinnovo della concessione. Va respinta – statuiscono i giudici di Palazzo Spada -la tesi che il “legislatore abbia voluto garantire il rinnovo di tutte le concessioni esistenti in capo alle stessi precedenti titolari anche per periodi consistenti (sei anni, in questo caso)”. Tale lettura “si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali e comunitari, che impongono anche per le concessioni demaniali di rispettare i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di par condicio in modo da garantire una effettiva concorrenza tra gli operatori del settore”. Del resto, “la legge regionale affida alla pianificazione la gestione delle coste, prevedendo sempre in sede di pianificazione una percentuale minima di aree demaniali marittime, riservate a uso pubblico e alla libera balneazione e disponendo in via transitoria la possibilità del rinnovo delle concessioni”.
Ciò comporta che “i Comuni sono in primo luogo liberi di decidere se procedere, o meno, al rinnovo delle concessioni, potendo anche optare per non rinnovare (a nessuno) la concessione. Se i Comuni decidono che un determinato tratto di costa può essere lasciato in concessione sono in primo luogo vincolati alle condizioni delle concessioni esistenti, non potendo procedere ad un ampliamento delle stesse”. Per il massimo consesso amministrativo non vi può essere una “posizione di privilegio per i precedenti concessionari”. Quindi, in ipotesi di domande concorrenti, i Comuni devono “procedere alla loro valutazione in comparazione e rinnovare la concessione” a chi “offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”.