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Vieste/GARA DI PESCA SPORTIVA IN MARE – L’ordinanza

Località: 1) Comune di Vieste spiaggia di San Lorenzo metri lineari 600 circa a partire dal tratto di arenile di fronte all’ Hotel Vela Velo sino al tratto di arenile di fronte al Camping Baia degli Aranci – 2) Comune di Vieste spiaggia Scialara metri lineari 1500 circa a partire l’arenile di fronte alla Pensione la Botte e sino all’arenile di fronte al Camping Village del Sole del Turco;
Data: 13-14 e 15 Maggio  2010  Organizzatore: Sig. Montagnese Arturo, in qualità di delegato Provinciale della sez. FIPSAS di Foggia. – Recapito telefonico: 349 5134639.

Il Comandante del Porto di Vieste:

VISTA        l’ autorizzazione n.01/2010 rilasciata in data 11.05.2010 dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia;
VISTA    la nota del Comune di Vieste Reg. Ord. n.71 del 11.05.2010;
VISTI    gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che dalle ore 17.00 alle ore 22.00 dei giorni 13,14 e 15 Maggio 2010 la zona di mare antistante il litorale del Comune di Vieste e precisamente 1) spiaggia di San Lorenzo metri lineari 600 circa a partire dal tratto di arenile di fronte all’ Hotel Vela Velo sino al tratto di arenile di fronte al Camping Baia degli Aranci – 2) spiaggia Scialara metri lineari 1500 circa a partire l’arenile di fronte alla Pensione la Botte e sino all’arenile di fronte al Camping Village del Sole del Turco, sarà interessata da una gara di pesca sportiva (specialità surf-casting) organizzata dal Sig. Montagnese Arturo, in qualità di delegato Provinciale della sez. FIPSAS di Foggia ;

 O R D I N A

Art. 1    – Interdizione del campo di gara
A decorrere dalle ore 17.00 e  fino alle  ore 22.00 dei giorni 13.14 e 15 Maggio 2010, nella zona di mare di cui al rende noto fino ad una distanza di 400 metri dalla riva, è vietato:

§    navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
§    praticare la balneazione,
§    effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
§    svolgere attività di pesca di qualunque natura da parte di soggetti non partecipanti.
E altresì interdetto il transito sul tratto di arenile interessato dalla manifestazione a tutti i soggetti non partecipanti alla gara e non facenti parte del comitato organizzatore;

                                                 Art. 2    Deroghe
           Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1,
§    le unità facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
§    le unità della Guardia costiera e delle altre forze di polizia in servizio ;
§    le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza

                        Art. 3    – Disposizioni finali e sanzioni
I contravventori alla presente ordinanza, se alla condotta di un’ unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 18.07.2005 n. 171.
Negli altri casi, si applicano le sanzioni di cui all’artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.
                E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.vieste.guardiacostiera.it , nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

   
   
 F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vincenzo SACCO