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Ischitella/ Un processo per contrabbando di manna nel 1717. XXVII parte.

CAROLUS DIVINA FAVENTE CLEMENTIA ROMANORUM IMPERATOR SEMPER AUGUSTUS ET HISPANIARUM REX.
Banno da parte della Sacra Regia Cattolica e Cesarea Maestà e del suo tribunale della Regia Camera della Summaria.
Mandamento della Manna di Monte Sant’angelo,eccentuandone le due sole province di Calabria Citra e Vitra al presente è stata presentata offerta per nuovo affitto qual’è del tenore seguente v3
Die decimo nono mensis decembris millesimo Septingesimo duodecimo presentata per m.co V.I.D Fabium Pitocco offerentem- Cerchi attuario.
Avendone io sottoscritto ,inteso che per ordine della regia Camera si siano emanati banni per il nuovo affitto dell’Arrendamento della manna di Monte Sant’angelo e tutte le altre parti e Province del presente Regno eccentuandone le sole due province di Calabria Citra e Vitra e volendo io sottoscritto attendere all’affitto indetto per persona nominanda per anni sei ,cioè tre di fermo e tre di di risperto principiando a decorrere dal primo del mese di Marzo 1713 e finiendi alla fone del Febbraio 1719 indicando il proseguimento di tre anni di rispetto nella fine del primo trienno di fermo ,che farà all’ultimo di febbraio 1716,offerto per l’affitto e taglio suddetto ducati quattromila per ciascun anno e di pagare il medesimo taglio in beneficio della regia Corte semestralim ,e sempre un semestre anticipato e questo con li seguenti patti e conditioni e non altrimenti n’è daltro modo.
1)Che nessuna persona di qualsivoglia stato ,grado e condicione sia possa andare nelli boschi e in tutti gli altri luoghi del presente regno, nei quali si raccoglie la manna,e particolarmente in quelli delle città .terre e casali di Monte Sant’angelo ,Viesti, Schitella,Vieschi, Vico San Nicandro,Ruovi,Carpino, Cagnano, Petacciata,San Martino e Termoli,delle Province Contado di molise e Capitanata,e in altre qualsivogliano città e territori di questo presente Regno eccetto solo quello delle due Province di Calabria Citra e Vitra ,ad intaccare e fare intaccare l’albori e raccogliere , o pigliare la manna ,senza che prima n’abbia ricevuta la licenza,ed il bollettino della persona da me nominanda o dalli suoi sostituti in ciascuno luogo e questo tocco pena di cinquanta onze d’oro ,anni cinque di rilegazione alli nobili, e altri cinque anni di galera all’Ignobili, oltre delle perdite della manna.
2) Che niuna persona possa comprare manna senza e predetta licenza del detto Arrendatore sotto le stesse pendenti con dichiarazione ,che per quel che tocca alle pene pecunarie ,e perdita della manna intercettanda tutto va in beneficio dl detto Arrendatore ,e sotto le pene corporili vadano in beneficio del Regio fisco e questo in conformità dei Regi Banni et prout de iure.
3)Che tutti li speziali del presente regno ancorchè comprino la manna da persone che possono e tengono licenza di venderla ,siano tenuti e rilevare comprata la manna dall’Arrendatore suddetto e dal medesimo ricevere licenza in scriptis per la quantità delle manne ,che tengono nelle Spetierie e in altri quali vogliano luoghi, questo fra il termine di giorni otto altrimente tutte le dette manne s’intendano intercettare per contrabbando in beneficio del detto Arrendatore e questo anche iusta folitum e prout de iure.
4) Che tutti li mannaroli e altri quali vogliano persone che andranno a raccogliere e pigliare la manna con licenza e Bollettino del detto arrendatore e dei suoi sostituti nel modo suddetto in nessuna maniera possano n’è debbiano nel tempo si ritirano introdurre o portare le manne nelle loro case ,se prima non si sarà manifestata all’Arrendatore suddetto o ai suoi sostituti in ciascun luogo e da quelli non sarà stata riconosciuta e pesata e ricevuta la cartella e il bollettino del peso ,acciòchè si sappia a chi si deve esigere il carlino di libbra ,debito diritto spettante All’arrendamento e questo sotto le stesse pene come di sopra enunciate,oltre la perdita della manna ,la quale dubito s’intenda intercettata per incontrabanno a beneficio di detto Arrendatore e questo anche iuxta foliume prout de jure.
Potere del detto arrendatore o suoi sostituti ,vogliano persone nel medesimo tempo ,persone che andranno a rilevare nel medesimo tempo le somme ,secondo la voce,che uscirà del prezzo della medesima manna ,con dichiarazione che detta manna che si ha detto Arrendatore la detta manna senz’altro beneficio di prorogazione di mora e questo anche juxta folitum.
6) Che tutti i soldati delle Regie Castelle e di qualsivoglia corti ,e tribunali di questo regno ,tanto reggii come baronali non possano in conto veruno ad intaccare l’albori, n’è a raccogliere le Manne n’è a venderle ,n’è comprarle e queste sotto li stesse pene, nelle quali pene s’intendano anche incorse(tutte quelle persone che a detti soldati la venderanno, o da quelli le compreranno e questo anche in conformità dei Regii Banni e prout de iure senza che il fisco ne sia tenuto a cosa veruna.
Che finite di raccogliere tutte le manne ognuno abbia a rilevare la quantità fatta e debba dichiarare a chi l’abbia venduta ,acciò confrontatosi il rivelo possa conoscersi la quantità della manna e trovandosi disparità possa costringere ,e contro di lui procedere alle pene suddette e quello anco in conformità dei regii banni per iuxta folitum.

Giuseppe Laganella