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Un processo per contrabbando di manna nel 1717 a ischitella XXXIII parte

22) Con patto espresso, che mandato detto Affittatore e suoi sostituti, mannaroli e altre genti a far la manna nelli boschi e selve e altri luoghi soliti del presente regno non possano baroni, università e altri particolari padroni dei medesimi boschi, alberi e luoghi impedire detto taglio con qualsiasi pretesto, o colore o meno con alterare la solita fida ,ma che in tal caso possano de fatto servirvi di detta facoltà e degli alberi atti e soliti e per d’affitto con pagata la solita mercede ad essi padroni ,e che per detto impedimento ciascuno s’intenda cascato nella pena di ducati 10 da pagarsi a beneficio di detto Arrendatore e dei suoi sostituti e questo oltre di dover risarcire tutti gli danni, spese e interessi che con detto impedimento cagionassero al detto Arrendatore e suoi sostituti. Prout de iure e iuxta solitum.
23) Che durante il tempo del mese di Luglio e Agosto nel quale tempo si fa la raccolta di detta Manna,non possano gli mannaroli essere carcerati ,e molestati di persona con il pretesto di debito ,o altre cause civile ,ma debbano godere della Moratoria ,che si concede per le ferie estive, affinchè possano attendere ,e non siano distratti dal detto esercitio con darsene antecedentemente nota di detti Mannaroli ,o nella regia Camera o al Subdelegato in Partibus.

Giuseppe Laganella