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Lo statuto dell’Università d’Ischitella nel 1593 (25° parte).

Nè spedirli per i rilievi senza i verbali della bagliva di detta terra d’Ischitella per la rata della pescheria che si vende ai forestieri tanto e vuole esso sig.barone che per la bagliva sia tenuto ad esigere detta bagliva in detti luoghi dai forestieri e dai cittadini e pescatori non siano tenuti a cosa alcuna.
Ancora detto sig. barone si contenta e concede che quando i sig.capitani di detta terra non ci siano servendosi che li medesimi cittadini abbiano da pagare la metà di quello che compete al consultatore per il suo voto e l’altra metà ai sig. capitani come per il tempo senza la medesima dichiarazione intendo quando vi si abbiano da pagare solamente carlini due e per i decreti definitivi carlini cinque conforme la pandetta antica e che detti ufficciali debbiano da idoneo prezzo in detta terra d’Ischitella che stava sindacato nella terra predetta conforme la regia pragmatica.

giuseppe Laganella