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Vieste/ Estorsioni con aggravante metodo mafioso: conferma condanne per 3

La Corte di Cassazione di Roma ha rigettato i ricorsi di Giuseppe Notarangelo (Vieste, 09.10.1973), Luigi Notarangelo (San Giovanni Rotondo, 24.06.1976), Girolamo Perna (22.01.1991, San Giovanni Rotondo), contro una sentenza del febbraio 2018 della Corte d’appello di Bari

Roma, dicembre 2019. “La sentenza ha aggiunto le peculiari connotazioni dei messaggi utilizzati da coloro che hanno posto in essere gli ‘avvertimenti’ indirizzati alle vittime, al fine di avvalersi dell’intimidazione derivante dall’evocazione dell’esistenza di organizzazioni criminali mafiose“.

Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha “rigettato i ricorsi di Giuseppe Notarangelo (Vieste, 09.10.1973), Luigi Notarangelo (San Giovanni Rotondo, 24.06.1976), Girolamo Perna (22.01.1991, San Giovanni Rotondo), contro una sentenza del febbraio 2018 con la quale la Corte d’appello di Bari, in parziale
riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia il 15 marzo 2015, nei confronti dei ricorrenti, accogliendo l’appello proposto dal P.m. confermava la condanna alle pene ritenute di giustizia per i delitti di estorsione e tentata estorsione, ascritti rispettivamente agli imputati, riconoscendo altresì la circostanza aggravante del metodo mafioso”.

La difesa di Giuseppe Notarangelo

Relativamente alla citata aggravante, la difesa di Giuseppe Notarangelo aveva evidenziato nel ricorso come “il riconoscimento della circostanza aggravante era stato
fondato, genericamente, con l’indicazione di ‘gesti sintomatici dell’agire mafioso’ senza, però, alcuna indicazione specifica al riguardo e, comunque, in contraddizione con l’esclusione del collegamento con le iniziative del coimputato Notarangelo Angelo, così rendendo necessaria l’individuazione, nell’ambito di una condotta dichiaratamente autonoma ed individuale, delle peculiarità indicative del ricorso al metodo mafioso“.

Difatti, il più volte evocato richiamo alla formula del ‘mettersi a posto’, quale indice dell’atteggiamento di utilizzo di espressioni e richiami alla metodologia mafiosa, non era in alcun modo attribuibile al ricorrente essendo provata in atti unicamente la circostanza della ricezione del denaro oggetto dell’ipotizzata estorsione“.

Secondo i magistrati della Cassazione “le sentenze hanno dato conto degli esiti processuali di precedenti attività d’indagine, che avevano dimostrato l’esistenza di organizzazioni criminali che nel territorio garganico, dove operava la vittima, esercitavano un controllo penetrante e oppressivo delle attività imprenditoriali, imponendo con metodologie violente il pagamento di tangenti“.

StatoQuotidiano.it