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L’ALUNNO CHE CADE A SCUOLA HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO ANCHE SE NON È IN GRADO DI DIMOSTRARE COME SI SIANO VERIFICATI I FATTI E L’EVENTO DANNOSO.

Lo ha stabilito la Cassazione ribadendo che spetta all’Istituto scolastico, che ha l’ob­bligo di vigilare sulla incolumità e la sicurezza degli alunni che gli vengono affidati, dimostrare di aver vigilato e predisposto le misure organizzative ne­cessarie a scongiurare pericoli e danni.