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CONCESSIONI BALNEARI, SI ANDRA’ A GARA CON INDENNIZZI PER I PRECEDENTI TITOLARI

IL PROVVEDIMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI APRE ALLA RIASSEGNAZIONE PUBBLICA DELLE CONCESSIONI BALNEARI MA CON UN RICONOSCIMENTO DEL VALORE AZIENDALE PER I PRECEDENTI TITOLARI —–

Le concessioni degli stabilimenti balneari dovranno essere riassegnate entro il 2023 attraverso delle gare pubbliche, prevedendo degli indennizzi per i precedenti titolari a carico dei nuovi gestori, che riconoscano sia il valore aziendale che gli investimenti non ancora ammortizzati. Queste indicazioni sono inserite nella bozza di legge approvata all’unanimità dal Consiglio dei ministri.

Il testo del provvedimento costituisce una svolta epocale per la gestione dei 7500 chilometri di costa italiana, in quanto introduce «l’affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità».

Si precisa inoltre che i futuri bandi dovranno avere «adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita, anche in riferimento alla gestione di strutture ricreative titolari di concessioni demaniali al momento della data di entrata in vigore della presente legge, nonché della valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell’ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale».

In pratica, le riassegnazioni con evidenza pubblica dovranno privilegiare gli imprenditori con esperienza nel settore e in caso di perdita dell’azienda, al precedente gestore verrà corrisposto un adeguato indennizzo.

La proposta approvata recepisce in toto le disposizioni del Consiglio di Stato che lo scorso novembre ha annullato la proroga delle concessioni demaniali marittime al 2033.

Nella bozza di riforma si stabilisce che le attuali concessioni «continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi» disposti dalla legge 145/2018 e dalla successiva 103/2020 che ha ulteriormente rafforzato l’estensione al 2033. Inoltre, il ddl precisa che fino a tale data «l’occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti non è abusiva».

Le concessioni dovranno essere poi riassegnate tramite bandi pubblici entro il prossimo anno: «Il governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare […] uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d’ormeggio», che preveda «l’affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità».

LE GARE

La definizione delle procedure pubbliche per l’affidamento delle concessioni andrà decisa sulla base di «requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore», nonché di una «adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, del rapporto tra tariffe proposte e della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall’offerente per migliorare l’accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull’ambiente e sull’ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili». Ancora, in fase di gara ai fini della scelta del concessionario bisognerà tenere conto della «facoltà di valorizzare il bene» nonché «dell’esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all’attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, anche in riferimento alla gestione di strutture ricreative titolari di concessioni demaniali al momento della data di entrata in vigore della presente legge, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l’accesso al settore di nuovi operatori». I bandi dovranno altresì privilegiare «la posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare».

INDENNIZZI

Per gli attuali titolari di stabilimenti al momento dell’affidamento della concessione andrà prevista «adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita, anche in riferimento alla gestione di strutture ricreative titolari di concessioni demaniali al momento della data di entrata in vigore della presente legge, nonché della valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell’ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale».

La riforma dovrà delineare la «definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, dell’eventuale incolpevole del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall’ente concedente e dell’eventuale incolpevole della perdita dell’avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico».

Nella riforma sono presenti novità per il settore, come il rispetto di un «adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate» e la «definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all’ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere».

Sulla durata delle nuove concessioni assegnate tramite gara si è rimasti nel vago: «dovrà coprire un periodo non superiore a quanto necessario, per garantire al concessionario l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall’ente concedente in sede di assegnazione della concessione, e comunque da determinarsi in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici».