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PROVINCIA/ SETTORE VIABILITA’: MUNIRSI DI PNEUMATICI INVERNALI, ORDINANZA

Si comunica che il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia, arch. Angelo Iannotta con Ordinanza n. 41/2023 ordina:
– Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2023 al 15 aprile 2024 transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente, come da tabella allegata, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio;
– Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;
– In applicazione a quanto stabilito dall’art. 6, comma 4, lett. e) del D. Lgs. n. 285/92 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni, tale violazione comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 comma 14 del D. Lgs. n. 285/92 ovvero all’art. 7, comma 1 lett. a) e comma 14 del medesimo, sulle Strade Provinciali di cui all’allegato A;
– Tale obbligo è da intendersi connesso con le condizioni climatiche contingenti di neve e/o ghiaccio e non deve essere esteso indiscriminatamente come equipaggiamento dei veicoli senza che ve ne sia una effettiva necessità, sulle strade provinciali di cui sopra, e tutte le altre strade provinciali in presenza di fenomeni meteorologici di neve e ghiaccio per i motivi citati in premessa.
Si rammenta che con giusta ordinanza n. 12 del 26 Luglio 2013 questo Ente, su tutte le strade di propria competenza, ha istituito il limite massimo di velocità di 70 km/h, salvo quanto diversamente disposto su tratti specifici, per la tutela della pubblica e privata incolumità degli utenti tutti.
La presente ordinanza istitutiva dell’obbligo in menzione verrà resa nota al pubblico mediante idonea pubblicità.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

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