La sola positività ai test antidroga non è sufficiente per condannare un automobilista per guida sotto l’effetto di stupefacenti. A stabilirlo è un GIP di Parma, che ha respinto una richiesta di condanna ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada, chiarendo che resta imprescindibile la prova dello stato di alterazione psicofisica al momento della guida.
La decisione arriva in un contesto normativo e giurisprudenziale particolarmente acceso, a seguito della riforma introdotta dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177, che ha modificato l’articolo 187 eliminando il riferimento esplicito allo “stato di alterazione”. L’intento del legislatore era quello di colpire chiunque si metta alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, anche quando l’assunzione sia avvenuta giorni prima e non produca più effetti sulla capacità di guida.
La nuova formulazione della norma ha sollevato forti perplessità. Le sostanze come i cannabinoidi, infatti, possono risultare rilevabili nei test anche a distanza di molti giorni dall’assunzione, quando ogni effetto alterante è cessato. In questi casi, il rischio è quello di sanzionare una condotta non pericolosa, punendo l’abitudine o il consumo passato e non un comportamento che metta realmente a rischio la sicurezza stradale.
Proprio per questo, diversi tribunali (tra cui Pordenone, Macerata e Siena) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale, denunciando una possibile violazione dei principi di offensività, proporzionalità e tassatività. Le questioni sono ora all’esame della Corte Costituzionale.
Il giudice di Parma ha scelto una strada diversa: anziché rimettere la questione alla Consulta, ha adottato un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 187.
Secondo il GIP, la chiave di lettura si trova nello stesso testo della norma. Il comma 2-bis stabilisce che gli accertamenti di secondo livello (come analisi del sangue o delle urine) possono essere effettuati solo quando vi sia un “ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”. Questo presupposto – che può consistere in sintomi esteriori come guida incerta, occhi arrossati, linguaggio confuso – dimostra che lo stato di alterazione resta centrale, anche dopo la riforma.
In altre parole, per il giudice il legislatore non ha eliminato il requisito dell’alterazione, ma lo ha lasciato implicitamente ancorato alla necessità di un sospetto concreto e attuale.
Nel procedimento esaminato a Parma, il conducente era risultato positivo ai cannabinoidi tramite un test sulle urine effettuato circa due ore dopo il fermo. Tuttavia, né gli agenti della polizia locale né il personale sanitario avevano rilevato o verbalizzato alcun segno di alterazione psicofisica.
Di fronte a una positività puramente “chimica”, priva di riscontri oggettivi sullo stato del conducente, il GIP ha rigettato la richiesta di condanna: positivo sì, alterato no.
Questa interpretazione non è isolata. Già nei mesi precedenti, una circolare del Ministero dell’Interno (richiamata anche dal Sole 24 Ore il 7 maggio 2025) aveva invitato le forze di polizia a procedere con cautela, limitando gli accertamenti ai casi in cui emergano elementi concreti di alterazione.
L’obiettivo dichiarato resta la sicurezza stradale, non la repressione dell’uso di sostanze in quanto tale. Il pericolo deve essere reale e attuale, non presunto sulla base di un test che fotografa il passato.
La decisione finale spetta alla Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulle questioni sollevate dagli altri tribunali. L’ordinanza di Parma, però, offre una possibile soluzione equilibrata: una sentenza interpretativa di rigetto, che salvi la norma ma chiarisca definitivamente che la condanna è possibile solo quando, oltre alla positività, sia dimostrata l’effettiva alterazione psicofisica durante la guida.
Una soluzione che consentirebbe di colpire severamente chi guida realmente sotto l’effetto di droghe, senza trasformare il Codice della Strada in uno strumento di punizione di comportamenti privati privi di rilevanza per la sicurezza collettiva.



