I giudici: nessun rischio di incostituzionalità nel meccanismo di riparto dei seggi con il sistema maggioritario.
Non c’è necessità di sollevare una questione di legittimità costituzionale del meccanismo di riparto maggioritario nella legge elettorale pugliese, che pur in presenza di possibili «esternalità distorsive» non denota «una scelta irragionevole» da parte del legislatore. È questo il punto nodale delle sentenze con cui il Consiglio di Stato ha respinto tutti i ricorsi contro la proclamazione degli eletti a seguito del voto di novembre 2025.
Tra i ricorrenti c’erano Domenico Damascelli (Fdi), Sergio Blasi e Lucia Parchitelli (Pd), Francesca Bottalico (lista Prossima), oltre che Avs e Popolari, le due formazioni del centrosinistra rimaste fuori perché non hanno superato la soglia del 4%. I giudici (Quinta sezione, estensore Sara Raffaella Molinaro) hanno confermato le decisioni del Tar Bari ma, oltre a ribadire la correttezza del procedimento di ripartizione dei seggi seguito dall’Ufficio elettorale centrale (la Corte d’appello di Bari) hanno anche spiegato perché non si può tacciare la (lacunosa) legge elettorale pugliese di incostituzionalità.
Il tema, visto dalle diverse angolazioni dei quattro ricorrenti singoli, ha a che fare con la ripartizione tra le singole province dei 27 seggi maggioritari, che completa i 50 seggi sulla base di un meccanismo complesso basato sui resti: ovvero sui voti che, nella ripartizione proporzionale, non hanno dato luogo all’assegnazione di uno dei primi 23 seggi.
Dopo aver ricordato che i giudici non possono dare interpretazioni dei meccanismi previsti dalla legge elettorale ma devono applicare la norma in senso letterale, Palazzo Spada ha confermato i procedimenti che hanno portato a individuare gli eletti lasciando dunque fuori i quattro ricorrenti.
La parte più interessante delle sentenze è la valutazione espressa sul meccanismo di riparto del premio di maggioranza tra le varie province, nell’ambito della seconda fase del procedimento, che «è finalizzata a colmare il divario tra il consenso espresso dai cittadini e la rappresentanza degli stessi in consiglio regionale». Un sistema che è stato introdotto perché la prima fase, l’assegnazione proporzionale dei seggi, «nelle circoscrizioni aventi un minore “peso” demografico ed elettorale, i voti si trasformano con maggiore difficoltà in seggi». I giudici dicono, insomma, che nella legge elettorale pugliese le province più grandi ricevono più seggi «proporzionali». Dopo aver ricordato che alle elezioni regionali i consiglieri rappresentano l’intera regione, e dunque in realtà non esiste nemmeno un tema di rappresentanza provinciale in senso stretto, i giudici osservano che «la graduatoria in percentuale (quella che si usa nell’assegnazione «maggioritaria», ndr) fotografa l’incidenza relativa del consenso ottenuto da
una lista, premiando non chi ha più resti “in assoluto”, ma chi ha i resti “più pesanti”, in proporzione al proprio contesto circoscrizionale». Questo perché la graduatoria si costruisce dividendo il numero di voti residui per il numero degli abitanti della provincia. E quindi, per esempio, nel caso del ricorso di Damascelli, il primo dei seggi «maggioritari» è andato alla Bat, che non ne aveva avuti nella ripartizione proporzionale, e che nella graduatoria dei resti sopravanzava Bari per cui (nello scorrimento della graduatoria) ha ottenuto un seggio in più rispetto al capoluogo.
Nulla da dire sui ricorsi garibaldini di Avs e Popolari contro il calcolo della soglia di sbarramento. I giudici hanno ribadito che per essere eletti è necessario prendere i voti necessari, e non pretendere la manomissione delle regole.
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