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Vieste/ Sicurezza per la balneazione l’ordinanza dell’Ufficio Circondario Marittimo di Vieste

Il Tenente di Vascello sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste,

 

VISTI    gli articoli 28, 30, 68, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione nonché gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA        la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 7/2009 in data 03 aprile 2009;

VISTA        l’Ordinanza emanata dalla Regione Puglia in data 04 Giugno 2009 recante la disciplina delle attività balneari e l’uso del demanio marittimo nel periodo della “stagione balneare”;

RITENUTO      necessario integrare le disposizioni della propria Ordinanza innanzi citata per l’applicazione della richiamata Ordinanza “balneare” regionale, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste;

ORDINA

Zone di Mare riservate alla balneazione

Articolo 1

Nell’ambito del Circondario Marittimo di Vieste la zona di mare fino alla distanza di 200 metri dalla riva è riservata alla balneazione.

Articolo 2

Il limite delle zone di mare riservate alla balneazione antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge libere deve essere segnalato, a cura dei concessionari delle strutture balneari o dalle Amministrazioni comunali, con gavitelli di colore rosso o arancione ancorati al fondo e posti a distanza di 25 metri l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dell’estremità del fronte balneare. Ai gavitelli di segnalazione è vietato l’ormeggio di natanti anche se all’esterno della zona di mare interdetta.

 Laddove alla luce della particolare disciplina regionale, le Amministrazioni comunali omettano l’apposizione dei gavitelli di cui al precedente articolo, dovrà essere esposta adeguata segnaletica, redatta in lingue italiana, inglese, francese e tedesco, riportante la dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 dalla costa) NON SEGNALATO”.

Articolo 3

I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, ed i concessionari di stabilimenti balneari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite delle acque sicure (profondità -1,30 l.m.m.) entro il quale possono bagnarsi i non esperti di nuoto. Il limite delle acque sicure deve essere segnalato mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a metri venticinque (mt.25,00) l’uno dall’altro.
Qualora i Comuni non provvedano in tal senso, devono apporre sulle relative spiagge un’adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca con la seguente dicitura :
“ATTENZIONE-LIMITE ACQUE SICURE (metri – 1,30) NON SEGNALATO”.

Articolo 4

Per tutto quanto non espressamente previsto, disciplinato e vietato dal presente atto ordinatorio si rinvia alle vigenti disposizioni ed in particolare ai contenuti della propria ordinanza n° Ordinanza n° 07/2009, all’Ordinanza n° 20/2008 in data 10.07.2008 della Capitaneria di Porto di Manfredonia ed all’Ordinanza “balneare” della Regione Puglia datata 04.06.2009, ed alle ordinanze emesse dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste consultabili sul sito web www.vieste.guardiacostiera.it,.
La presente Ordinanza deve essere esposta, a cura dei concessionari, in un luogo visibile per tutta la stagione balneare.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti può farsi riferimento anche all’indirizzo e-mail dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste:  vieste@guardiacostiera.it.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e fatte salve, in tal caso, le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, è punito, in virtù delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell’art. 53 del Decreto Legislativo n°171/2005.

Vieste 22.06.2009

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vincenzo SACCO