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STOP AI BACI STRAPPATI

Attenzione, un bacio rubato è violenza sessuale

Strappare un bacio può costare una condanna per violenza sessuale, in quanto la bocca deve essere considerata “zona erogena”. Lo ha stabilito, con la sentenza n. 12425/2007, la Corte di Cassazione, confermando la condanna ad un anno e due mesi inflitta dalla Corte di Appello di Venezia (la città dell’amore) ad un giovane lasciato dalla fidanzata, che, non rassegnato, le aveva estorto un bacio sulla bocca. La Suprema Corte, che ha confermato anche la condanna al risarcimento di cinquemila euro a carico dell’imputato, ha sottolineato che nella nozione di “atti sessuali” si devono includere “non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente”, ed “il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende anche quelle ritenute dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica e sociologica, erogene, tali da essere sintomatiche di un istinto sessuale”; pertanto, “tra gli atti suscettibili di integrare il delitto in oggetto, va ricompresso anche il mero sfioramento con le labbra sul viso altrui per dare un bacio, allorché l'atto, per la sua rapidità ed insidiosità, sia tale da sovrastare e superare la contraria volontà del soggetto passivo”.Concetto che i Giudici di Piazza Cavour hanno nuovamente ribadito nella sentenza n. 25112/2007, depositata lo scorso 2 luglio. Nella relativa motivazione, si puntualizza che “non si può fare distinzione ai fini penali in base alla «profondità» del bacio, sino ad escludere la natura sessuale per i baci caratterizzati soltanto dal contatto delle labbra, e riservare la nozione di atto sessuale soltanto ai baci che arrivano al contatto delle lingue. Entrambe le tipologie di baci, infatti, sono idonee a ledere la libertà e l’integrità sessuale del soggetto passivo (a meno che non si tratti di baci leggeri scambiati in quei particolari contesti non erotici che ne escludono la connotazione sessuale). Si deve quindi concludere” proseguono i Giudici di legittimità “che non soltanto il bacio profondo, o bacio alla francese, col contatto delle lingue, ma anche il bacio limitato al semplice contatto delle labbra, configura un atto sessuale idoneo ad invadere la sfera intima del soggetto passivo, e come tale integra uno degli elementi materiali delle fattispecie penali previste negli artt. 609 bis, 609 quater e 609 octies cod. pen.”. Il riferimento al sesso non si limita, dunque, alle sole zone genitali, ma comprende anche quelle ritenute erogene dalla scienza medica, psicologica e antropologica. Non si può, quindi, toccare il sedere di una donna (che non sia consenziente) o accarezzarle all’improvviso i seni o strapparle un bacio sulla bocca. Seguendo il ragionamento della Suprema Corte, è da sottolineare che, secondo la psicoanalisi (Freud, “Tre saggi sulla teoria della sessualità”, 1905), tutto il corpo è potenzialmente una zona erogena, anche se le regioni uretro-genitale, anale e orale sono predisposte più di altre all'erogeneità. Nella prospettiva psicoanalitica, l'erogeneità è, infatti, intesa come una variabile quantitativa, soggetta a ridistribuzioni nell'organismo e determinata dalle modalità specifiche della stimolazione e manipolazione. Le parti del corpo che più comunemente rispondono alla sollecitazione erotica (oltre, ovviamente, gli organi genitali, la bocca e l’ano) sono: le tempie, le orecchie, la nuca, il petto, i capezzoli, le ascelle, i fianchi, i glutei e la parte interna delle cosce. Stando così le cose, è bene tenere giù le mani (specie in discoteca). Un pizzicotto o un bacio improvviso possono costare una condanna per violenza sessuale!

Alfonso Masselli