Da ricordare
Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere tutte le informazioni e la documentazione ritenute indispensabili e richieste dal modulo stesso, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.
Alla domanda devono essere allegati:
la dichiarazione (modulo DL 86/88bis) di ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell'anno precedente;
la richiesta di detrazioni d'imposta.
I moduli DS21, DL86/88 bis e di richiesta di detrazione Irpef sono disponibili, oltre che presso gli uffici Inps, anche sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".
Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:
nell'anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.
Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate.
con assegno circolare;
con bonifico bancario o postale;
allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.
Rocco RUO