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Vieste, Stato di grave pericolosita’ di incendi boschivi

 
Comune di Vieste assessorato all’Ambiente si rende noto
Che la Regione Puglia ha dichiarato per l’anno 2008, dal 15 giugno al 15 settembre, lo STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’ DI INCENDI BOSCHIVI e ha emanato le seguenti misure di prevenzione:
a) durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree boscate della regione è tassativamente vietato (art. 2 del D.P.G.R. n. 164/2008):
 accendere fuochi d’ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dalla Regione;
 far brillare mine o usare esplosivi;
 usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e/o private;
 fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
 inoltrare auto nel bosco e parcheggio con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l’erba secca;
 abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
b) I proprietari ed i conduttori dei terreni seminativi confinanti con le aree boschive che intendono praticare la bruciatura delle stoppie entro il 15 luglio (art. 4 della L.R. n. 15/1997) devono realizzare, lungo il perimetro delle superfici interessate, una “precesa” o “fascia protettiva” larga almeno 10 (dieci) metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree boschive circostanti e/o confinanti.
c) E’ fatto obbligo ai proprietari o conduttori di boschi di eseguire la ripulitura dei viali parafuoco, in particolare lungo le strade, i terreni seminativi ed incolti.
d) I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici ed alberghi, lungo tutta la linea di confine con le aree boscate, sono tenuti a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, ovvero dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio e dotarsi di attrezzature mobili per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali.
Le trasgressioni ai divieti previsti dall’art. 2 del D.P.G.R. 164/2008 saranno punite con una sanzione amministrativa da euro 1.032,91 ad euro 10.329,14, a norma dell’art. 10 della legge n. 353/2000.
Ogni altra inosservanza alle disposizioni del citato Decreto sarà punita a norma dell’art. 11 della legge n. 353/2000.
Dalla Residenza municipale

Il Sindaco L’Assessore all’Ambiente
Dott.ssa Ersilia NOBILE Dott. Antonio D’ERRICO

NUMERI UTILI IN CASO DI INCENDIO:
115 – Comando Provinciale Vigili del Fuoco
1515 – Sala Operativa Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato
0884.702210 – Comando Stazione Forestale dello Stato di Vieste
0884.705100 – Comando Stazione dei Carabinieri di Vieste
0884.708014/712218 – Comando Polizia Municipale di Vieste
0884.707586 – Associazione Volontariato Protezione Civile “Pegaso”