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Parco del Gargano, bocciato il ministro Pecoraio Scanio e reinsediato il presidente Gatta

Il Tar contro le ultime nomine di fine mandato del mi­nistro Pecoraro Scanio. I giudici amministrativi della III sezione hanno bocciato l'atto firmato dal responsabile del dicastero dell'Ambiente (in scadenza) con il quale veniva. azzerato il vertice dell'Ente Parco del Gargano e no­minato un commissario di sua fi­ducia.Il collegio, presieduto da Amedeo Urbano (relatore Giacinta Serlenga), con un'articolata moti­vazione ha accolto il ricorso pre­sentato dal presidente dell'Ente Parco, avvocato Giacomo Diego Gatta, e da un componente del con­siglio direttivo, Francesco Tava­glione, ritenendo illegittimo il provvedimento emesso a «Governo in scadenza». I giudici amministra­tivi, oltre a stigmatizzare la deci­sione adottata da Pecoraro Scanio nonostante una circolare del Pre­sidente del Consiglio dei ministri che invitava i rappresentanti del Governo a limitarsi agli atti di «or­dinaria amministrazione», hanno precisato come una nomina del ge­nere vada in contrasto con i prin­cipi costituzionali che limita i po­teri di un Esecutivo in scadenza. Nel caso del Parco del Gargano, il ministro dell'Ambiente ha elen­cato una serie di irregolarità ge­stionali che lo avrebbero spinto ad adottare un provvedimento di scio­glimento del consiglio e di nomina di un commissario. Sul punto, il Tar ha rilevato come alcune delle questione sollevate, oltre a durare da diverso tempo, non potevano es­sere certo definite in poche setti­mane ne in due mesi. Della serie, non c'erano i presupposti di un provvedimento di carattere d'ur­genza. E dalla vicenda ha preso le distanze anche il Presidente della regione Nichi Vendola che, pur condividendo le motivazioni sui problemi di gestione del Parco del Gargano, ha comunque alzato le mani rimettendo tutto nelle mani del ministro (la nomina del com­missario e dei nuovi vertici avvie­ne – per legge – d'intesa con la Re­gione). Per i giudici; dunque, oltre a non essere sostenuto da motivazioni sufficienti, la revoca e la nomina non avevano neanche l'atto formale di intesa da parte della Regione. A ciò si aggiunga – si legge nella sentenza – come il Ministero non abbia tenuto in alcuna considera­zione le «osservazioni» mosse dal presidente «licenziato» e dal con­siglio direttivo. Per essere più chia­ri, secondo il Tar, il ministro poteva anche non tener conto delle «di­fese», ma forse avrebbe dovuto fare un provvedimento definitivo che non fosse la «copia» dell'avviso del procedimento, ma che contenesse ulteriori contestazioni. Da qui la decisione del Tar di annullare il provvedimento di no­mina (per sei mesi) del nuovo com­missario, Ciro Pignatelli e confer­mare-per ora-gli attuali vertici del Parco. Inoltre, il ministero è stato condannato a pagare 1500 euro di spese.