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Consulta boccia legge regionale Puglia : nessun limite a transito rifiuti prodotti da altre Regioni

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.3, comma 1, della legge della Regione Puglia del 31 ottobre 2007 n.29 che ‘disciplina lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia’.  ‘Poichè – scrive la Corte – le restanti disposizioni contenute nella legge regionale presentano una inscindibile connessione’ con la parte impugnata, ‘l’illegittimità va, di conseguenza, estesa alle restanti disposizioni contenute nella legge regionale 29/2007’. Accogliendo le questioni sollevate dal Tar di Puglia, i giudici costituzionali hanno ritenuto che l’art.3 della legge regionale viola l’art.120 della Costituzione in quanto prevede limitazioni, seppure relative, all’introduzione di rifiuti speciali nel territorio della regione. Lo stesso articolo della Costituzione – spiega la Consulta – vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che siano di ostacolo alla libera circolazione delle cose. Inoltre – prosegue la Corte – la disciplina dei rifiuti è di ‘competenza esclusiva statale ai sensi dell’art.117 (secondo comma, lettera s), della Costituzione’. ‘La norma regionale impugnata, prevedendo un divieto, legato a limitazioni territoriali, allo smaltimento extraregionale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi si pone inoltre in contrasto – conclude – con quanto stabilito dal comma 3 dell’art.182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 che non prevede specifici divieti’.